Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42320 del 09/09/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 42320 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA ORAZIO N. IL 08/11/1949
avverso la sentenza n. 826/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per
fte

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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/

Data Udienza: 09/09/2014

28307/2014
RITENUTO IN FATTO

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione laddove
la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova in atti dei motivi che indussero
l’imputato a rifiutarsi di seguire i Carabinieri presso gli uffici del comando per
sottoporsi agli accertamenti pur essendo la stessa Corte intervenuta sul merito
della questione della distanza esistente tra il luogo del controllo e il luogo ove
si sarebbe dovuto effettuare il test.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al
test per il controllo del tasso alcolico avendo accertato che il Messina, invitato
dai Carabinieri a recarsi nel comando sito a poca distanza dal luogo dove era
stato formulato il predetto invito, aveva rifiutato. La situazione di fatto
verificatasi rientra totalmente nella fattispecie normativa, atteso che a norma
del comma terzo dell’art. 186 cds gli organi di polizia stradale possono
accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per
effettuare gli accertamenti con etilometro.
Del tutto differente, e pertanto irrilevante, è la situazione richiamata dalla
Corte di appello, con la citazione di un precedente di questa Corte (sez. IV
14.3.2012 n.21192 Rv. 252736) che ha escluso la sussistenza del reato in un
caso in cui si è ritenuto trattarsi di un comportamento non rientrante nella
condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo dell’art.
186 atteso che i Carabinieri avevano sollecitato l’imputato ad accompagnarli
non già nel più vicino ufficio o comando ma ad un comando di polizia posto a
30 km. di distanza.
2.Non può farsi luogo alla dichiarazione di prescrizione del reato sollecitata
dalla difesa all’odierna udienza dovendosi tenere conto dei periodi di
sospensione dal 16 novembre 2011 al 20 marzo 2012 al 5 giugno 2012 per
sciopero degli avvocati e dal 2 ottobre 2012 al 11 dicembre 2012 per
impedimento del difensore.
3. Al rigetto del ricorso fa seguito, per legge, la condanna del ricorre n te
pagamento delle spese processuali.

1. La corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi due di arresto ed
euro 1000 di ammenda la pena inflitta a Messina Orazio per il reato di rifiuto
di sottoporsi al test alcolimetrico (art. 186, co 7, cds) , fatto commesso il
10.1.2009.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 9 settembre 2014.

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