Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4232 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4232 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBALE RAFFAELE N. IL 28/02/1974
avverso la sentenza n. 27856/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Data Udienza: 22/10/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 marzo 2013, il Giudice dell’ udienza preliminare di Napoli,
sull’ accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen., riconosciute le
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la continuazione e con la
diminuente del rito, applicava Gambale Raffaele la pena di due anni i di reclusione e
seicento euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
illogicità della motivazione, violazione del diritto di difesa, difetto di esigenze
cautelari e dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per la parte in cui sviluppa considerazioni di critica in
riferimento alla misura cautelare applicata con distinto provvedimento nei suoi
confronti, le argomentazioni svolte apparendo essere tratte da diversa impugnativa
riguardante provvedimento del tribunale del riesame (come risulta dal passaggio in
cui si assume che l’ elezione di domicilio e la nomina di difensore di fiducia per
mero errore non sarebbero state trasmesse al tribunale del riesame).
L’ assunto successivo, secondo il quale si sarebbe determinato a rinunciare “al
proprio diritto di difesa in un giusto processo” scegliendo di richiedere l’
applicazione di pena a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen. al fine di ottenere misura
custodiale alternativa al carcere, attiene a circostanze di natura fattuale, come tali
non verificabile in questa sede.
3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
somma in favore della Cassa della ammende che, in ragione dei profili di colpa
rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in
millecinquecento/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
I’ annullamento per violazione di legge nonché per contraddittorietà e manifesta