Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42317 del 06/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42317 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• LOVERGINE Antonio, nato ad Andria il giorno 12/4/1974;
avverso la sentenza n. 306/15 in data 13/2/2015 del Tribunale di Trani;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Trani, con sentenza in data 13/2/2015, applicava nei confronti di
LOVERGINE Antonio la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione
ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen. e 75, comma 1, D.Lvo
159/2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio
di motivazione con riferimento agli elementi integranti la fattispecie in
contestazione ed in ordine alla cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una

Data Udienza: 06/10/2015

anche alla luce del fatto che tale sentenza richiede una motivazione semplificata
per la quale è necessario e sufficiente che il Giudice indichi le ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dia conto dell’accertamento sull’assenza di cause
di non punibilità, dell’esatta qualificazione del fatto, della correttezza della
valutazione delle circostanze e dell’adeguatezza della pena, cosa che nel caso in
esame è avvenuta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinq cento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2015.

motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di
una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
Quanto poi, più in generale, agli ulteriori profili motivazionali della sentenza di
applicazione della pena va ricordato che questa Corte Suprema ha già avuto
modo di chiarire, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, che “è
inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’imputato teso a dolersi della
motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di “patteggiamento”
(Cass. Sez. 2, sent. n. 31048 del 13/06/2013, dep. 19/07/2013, Rv. 257066)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA