Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42311 del 06/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42311 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEPRE ELPIDIO N. IL 29/06/1972
avverso la sentenza n. 986/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 06/10/2015

R.G. 53603/2014

Considerato che:
Lepre Elpidio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 14/5/2013
confermativa della sentenza del Tribunale di Perugia del 10/12/2003, con la quale è stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato ascritto, chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione in ordine alla

di responsabilità.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto ed all’esclusione della capacità d’intendere e
di volere al momento del fatto, stante la totale assenza di qualsiasi dati clinico o anannnestico
significativo nella direzione invocata.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 ottobre 2015

ritenuta capacità d’intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto ed all’affermazione

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