Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4231 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4231 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IBOURK MY NASR EDDINE N. IL 22/06/1969
avverso la sentenza n. 2003/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 novembre 2012, la Corte d’ Appello di Torino, 4^ sezione
penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da Ibourk
My Nasr Eddine, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di tentata
estorsione in danno di Bianchino Ilaria, Mariani Alessia e Musio Tiziana previa
minaccia consistita nel puntare contro una bottiglia accompagnata dalla frase che
le “avrebbe fatte insanguinare dai suoi amici” nonché di violenza privata per avere

condannato, con le generiche equivalenti, alla pena di un anno due mesi di
reclusione e quattrocentoventi euro di multa.
La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle
concordi dichiarazioni delle vittime e del rinvenimenti da parte degli ufficiali di p.g.
all’ atto del loro intervento una bottiglia vuota nella disponibilità dell’ imputato.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per carenza dei presupposti del delitto di estorsione e per
mancanza di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle riconosciute
attenuanti generiche e alla valutazione di congruità della pena a norma dell’ art.
133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché a fronte delle puntuali
argomentazioni della sentenza impugnata sia in ordine alla sussistenza del
tentativo di estorsione sia in ordine al giudizio di valenza delle riconosciute
attenuanti generiche e di quantificazione della pena (in considerazione della
condotta processuale dell’ imputato che non solo ha negato l’ addebito ma ha
accusato le persone offese di averlo calunniato), si limita a reiterare le doglianze
mosse con l’ appello, senza formulare alcuna specifica critica alle argomentazioni
svolte dalla Corte territoriale, in violazione del disposto dell’ art. 581 lett. c) cod.
proc. pen., sanzionata con l’ inammissibilità dal successivo art. 591.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della
Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate
cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

impedito alle predette di riprendere l’ autovettura in precedenza parcheggiata e

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