Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42309 del 06/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42309 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEJAZAJ KLAJDI N. IL 31/07/1992
avverso la sentenza n. 141/2014 TRIBUNALE di PRATO, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 06/10/2015

R.G. 53046/2014
Considerato che:
Fejazaj Klajdi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato del
17/3/2014, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena concordata per il reato ascritto,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129
cod. proc. pen.

essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 6 ottobre 2015

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può

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