Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4230 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4230 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIOGGIA DAVIDE FELICE N. IL 28/04/1976
avverso la sentenza n. 2107/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 luglio 2012, la Corte di appello di Torino, 3^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da
Pioggia Davide Felice e Messina Roberto, riduceva la pena inflitta a Pioggia a un
anno sei mesi di reclusione e settecento euro di multa e quella inflitta a Messina a
un anno otto mesi di reclusione e mille euro di multa con riduzione per quest’
ultimo ad anni uno della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata;

essendo divenuta definitiva la sentenza nei confronti di Messina) Pioggia era stato
dichiarato colpevole di concorso nei delitti di tentata rapina (capo A) e di lesioni
personali in danno di Mondi Marco (capo B) nonché di rapina consumata in danno di
Metta Incoronata, con esclusione per quest’ ultimo delitto dell’ aggravante delle più
persone riunite.
La Corte territoriale osservava che nell’ interrogatorio reso alli udienza di convalida
Pioggia aveva ammesso gli addebiti in ordine a tutti i reati e che comunque, anche
a prescindere dalla confessione, la sua consapevole partecipazione era desumibile
dalla constatazione: a) che egli aveva atteso Messina, esecutore materiale, anche in
occasione della prima rapina arrestatasi al livello del tentativo per la reazione della
vittima, attesa consapevole che, ex art. 116 cod. pen., lo rendeva responsabile del
delitto di lesioni di cui al capo B per la prevedibilità della reazione della persona
offesa; b) che subito dopo non aveva esitato a serbare la stessa condotta in
occasione della seconda rapina di cui al capo C, per la quale non vi era
contestazione della confessione resa, anche in riferimento all’ aggravante dell’ uso
di arma, per come riferito dalle vittime (aggravante sussistente anche a credere alla
versione difensiva secondo la quale l’ oggetto impugnato era una chiave). La pena
doveva essere ridotta in ragione del ruolo gregario e della scarsa rilevanza dei
precedenti penali.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato Pioggia, a mezzo
del difensore che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dai reati di cui ai capi
A e B, per non avere tenuto in considerazione i rilievi difensivi, con i quali si era
rammentato la natura impulsiva della personalità di Messina e la giustificazione dell’
imputato che era convinto che quest’ ultimo dovesse prelevare danaro dal vicino
bancomat
– mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’ aggravante
delle più persone riunite;
– mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’ aggravante dell’
uso di arma, perché l’ oggetto usato non ne aveva le caratteristiche stante la sua

confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale (per quello che qui rileva,

inidoneità all’ offesa e comunque il ricorrente non poteva prevedere che il complice
avrebbe fatto uso di tale strumento per commettere le rapina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
La mancata considerazione di doglianze difensive, quali la patologia di Messina
attestata da CTU (con conseguente impulsività del carattere di Messina) e la
giustificazione addotta (convincimento che dovesse prelevare danaro dal Bancomat)

confessione e l’ identica condotta serbata nella rapina messa a segno poco dopo,
nonché le dichiarazioni del teste-persona offesa Mondi, che ha attestato la presenza
(ancorché in auto) del complice di Messina, il quale quindi ha assistito all’
aggressione ed ha atteso Messina per supportarne la fuga. Tale parte della
motivazione, che non è stata oggetto di critica alcuna, rivela la genericità della
doglianza
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e mera reiterazione dell’
atto di appello, perché oltretutto non tiene conto che l’ opzione ermeneutica
adottata dalla Corte territoriale è conforme a quella fatta propria dal questa Corte
Suprema anche a sezioni unite (cfr. Cass. SU 29.3.2012 n. 21837).
3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale
ha spiegato che l’ oggetto brandito dal Messina aveva le caratteristiche di idoneità
all’ offesa, desunta dalla natura delle lesioni riportate dalla vittima della rapina sub
A.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle
ammende che, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nelle rilevate cause di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

sono state disattese per implicito allorché la sentenza impugnata ha valorizzato la

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