Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 423 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 423 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSANOVA CARMELA N. IL 16/12/1976
avverso la sentenza n. 216/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Salerno con sentenza del 10/12/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore in data 21/02/2011, con la quale Rosanova Carmela era stata
dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44, comma 1 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93 e
95 del DPR n. 380/2001, a lei ascritti per avere realizzato un fabbricato di due piani, con strutture
portanti in cemento armato, in zona sismica, senza il permesso di costruire e senza l’osservanza
delle altre disposizioni di legge citate, e condannata alla pena di mesi tre di arresto ed € 12.000,00

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto di non essere stata la committente dei
lavori abusivi per avere ricevuto l’area sulla quale era edificato il manufatto dopo la sua costruzione
e che la stessa risaliva ad epoca antecedente a quella dell’accertamento;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le medesime questioni, in ordine all’epoca di
acquisizione dell’area ed alla retrodatazione dei lavori abusivi / già sottoposte all’esame dei giudici
di merito;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie sui predetti punti oggetto di
censure in fatto non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della
decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti
gli elementi offerti dal processo, e la ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

di ammenda;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA