Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42291 del 06/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42291 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAHMANI OMAR N. IL 29/07/1975
avverso la sentenza n. 6378/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 06/10/2015

R.G. 46682/2014

Considerato che:
Dahmani Onnar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 8/7/2014, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con
riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi a) e b)

prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla questione
dedotta, dalla lettura della sentenza emerge con tutta evidenza che si era
trattato di due reati autonomi che non potevano essere valutati alla stregua di
un unico reato.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 6 ottobre 2015

Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità

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