Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4229 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4229 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO MASSIMILIANO N. IL 06/12/1971
avverso la sentenza n. 3111/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di diritto è sufficiente rilevare che la
sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della
provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^,
27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep.
25106/2008 ) Rv. 241458).
Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza
della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della
cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del
26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è coerente con i principi
di diritto sopra indicati per cui sfugge ad ogni censura. Ugualmente inammissibile è la
doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di particolare tenuità, in
quanto la Corte, con una motivazione in fatto, incensurabile in questa sede, ha escluso che il
valore della merce sequestrata potesse considerarsi di particolare tenuità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(milleP0).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consig ere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 8/11/2012, la Corte di appello di Firenze, confermava la sentenza del
Tribunale di Arezzo, in data 10/12/2009, che aveva condannato Marino Massimiliano alla
pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C. 400,00 di multa per il reato di ricettazione
di capi d’abbigliamento provento di furto..
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge in relazione
alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed in relazione al mancato
riconoscimento dell’attenuante speciale del ftto di particolare tenuità.

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