Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4229 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4229 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLO ARMANDO N. IL 16/08/1977
avverso la sentenza n. 20102/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per i / / 4,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 18/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione PAOLO Armando avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli che
in data 15 gennaio 2014 in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2013 lo
ha assolto dal concorso nella rapina aggravata e nel sequestro di persona in danno di Pavia
Marcello per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena con riguardo al concorso nella
tentata rapina aggravata e sequestro di persona in danno di Novellino Pietro, reati contestati ai
capi 2 e 2bis della imputazione .

assunzione di una prova decisiva (ricognizione formale). Contesta la veridicità del
riconoscimento fotografico e sostiene la necessità della rinnovazione del dibattimento per
disporre la formale ricognizione personale negata dai giudici di merito

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore
probatorio dell’individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che
correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell’imputato
anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei
principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il
ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché
acquisiti non in violazione di specifici divieti. Deve inoltre rilevarsi che la sentenza impugnata
da atto che il Novellino ha riconosciuto con certezza l’imputato “nell’ambito non di una o due
foto segnaletiche, ma di ben venti”
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell’esame operato dai
giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni
legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo
delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Deve aggiungersi che la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi
dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità
i

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in vizio della motivazione e mancata

della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto
questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a
sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del
processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto
dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è
istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli
atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924
del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675

Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv
217209: “In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur
investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso
in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di
completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a
fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere
allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la
motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa
della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla
affermazione, o negazione, di responsabilità
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
Così deliberato in Roma il 18.12.2014

del 2006 Rv. 235654). Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v.

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