Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4228 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4228 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOLOSI GIUSEPPE N. IL 27/11/1944
avverso la sentenza n. 24/2010 GIUDICE DI PACE di
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/4/2012, il Giudice di Pace di Castellammare del Golfo condannava
Nicolosi Giuseppe alla pena di €. 1.000,00 di multa per il reato di pascolo abusivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’imputato chiedendo di essere assolto ed, in
subordine la riduzione della pena. Il Tribunale di Trapani, con ordinanza 14/2/2013,
qualificato l’appello come ricorso disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di
Cassazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione. Tali motivi, concepiti per l’appello, si risolvono in censure in fatto che tendono a
provocare una nuova valutazione di merito dei fatti non consentita nel giudizio per
cassazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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