Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4227 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4227 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CARAPIA Sanzio, nato a Imola il 5/6/1957
avverso la sentenza n. 3479/13 in data 4/12/2013 della Corte di Appello di
Bologna
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore della parte civile MINELLI Dario, Avv. Marco DEBERNARDI, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e rimettendosi alla Corte per quanto
concerne il risarcimento delle spese processuali;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4/12/2013 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa città in data 8/5/2012 con la quale CARAPIA
Sanzio è stato dichiarato responsabile del reato di truffa ai danni di MINELLI
Dario, titolare della ditta Autonoleggi Minelli S.n.c. e, concesse allo stesso le
circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed
C 600,00 di multa (con i doppi benefici di legge). Con la menzionata sentenza del
Giudice di prime cure l’imputato è stato condannato anche al risarcimento dei

Data Udienza: 18/12/2014

danni a favore della parte civile costituita Autonoleggi Minelli di MINELLI Dario &
C. s.n.c. liquidati nella somma di C 7.695,20 oltre al pagamento delle spese di
costituzione e difesa della parte civile.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo con un unico motivo l’inosservanza delle norme processuali (art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in relazione all’art. 8 cod. pen.
Lamenta al riguardo il ricorrente che sia il Giudice di prime cure che la Corte di

territoriale sollevata dalla difesa dell’imputato. I Giudici territoriali avrebbero,
infatti, rilevato la loro competenza facendo riferimento al criterio residuale di cui
all’art. 9 cod. pen. senza tenere conto dei principi giurisprudenziali secondo i
quali il delitto di truffa si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifica la
diminuzione patrimoniale del soggetto truffato.
Ora poiché la Autonoleggi Minelli aveva sede legale in Arezzo è quello il luogo in
cui si sarebbe consumato il reato ed ivi si radicherebbe la competenza della
Autorità Giudiziaria a conoscere dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, al
quale anche l’odierno Collegio ritiene di aderire, quello secondo il quale “la truffa
è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla
realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la
“deminutio patrimonii” del soggetto passivo: ne consegue che, nell’ipotesi di c.d.
truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo
assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della “datio” di un bene
economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene
da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”
(Cass. Sez. 2, sent. n. 18859 del 24/01/2012, dep. 17/05/2012, Rv. 252821; ed
in senso conforme anche Sez. U, Sentenza n. 18 del 21/06/2000, dep.
01/08/2000, Rv. 216429).
Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che nel caso di specie,
trattandosi di contratti di noleggio di autobus granturismo stipulati dal CARAPIA
in nome e per conto di tale “Associazione Promos” rivelatasi inesistente,
irrilevante era il luogo della sede della società MINELLI vittima della truffa ma
assumeva, invece rilevanza, ai fini della individuazione della Autorità Giudiziaria

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Appello hanno erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza

territorialnnente competente a conoscere il fatto il luogo ove ha avuto esecuzione
il contratto di noleggio.
Poiché, peraltro, nel caso in esame i noleggi de quibus hanno avuto partenze e
destinazioni diverse e poiché non è risultato noto l’ultimo luogo in cui è avvenuta
una parte dell’azione, correttamente è stata applicata la regola suppletiva di cui
all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. radicandosi la competenza nel luogo di
residenza dell’imputato che essendo Imola ha determinato la competenza della

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla
rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui
liquidazione viene operata in via equitativa secondo l’importo in dispositivo
meglio enunciato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile MINELLI
Dario, quale legale rappresentante della società Autonoleggi Minelli S.n.c.
liquidate in C 1.500,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2014.

A.G. di Bologna.

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