Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42268 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42268 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CIAFFONE Erminio nato ad Avezzano il 12/10/1973

avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 19 dicembre 2012

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gabriele
Mazzotta, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la parte civile l’avv. Domenico Eligi, che si è associato alle
richieste del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Avezzano confermava la
sentenza del 2 aprile 2012 con la quale il Giudice di pace di Pescina aveva
dichiarato Erminio Ciaffone ed altro imputato colpevoli dei reati di ingiuria e

Data Udienza: 09/05/2014

r

minacce in danno di Giuseppe Santellocco e, per l’effetto, li aveva condannati alla
pena di euro 300 di multa ciascuno nonché al risarcimento dei danni in favore della
persona offesa, costituitasi parte civile.

2.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Mario Petrella,

ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito
indicate.

192, 526, 546 lett. e) cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si deduce difetto motivazionale con riferimento alla
valutazione delle risultanze probatorie.
Con il terzo motivo si deduce identico vizio motivazionale in riferimento la
mancata valutazione di prove decisive ai fini dell’esclusione della responsabilità
dell’imputato.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 192 n. 2
e 546 lett. e) del codice di rito nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Con il quinto motivo si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
80 cod. proc. pen. e difetto motivazionale con riferimento al risarcimento del danno
in favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le prime quattro censure, accomunate da identica ratio contestativa,
investendo la sentenza impugnata sotto diversi profili riguardanti il difetto
motivazionale e la valutazione delle risultanze processuali, possono essere, come
tali, congiuntamente esaminate.
Si collocano tutte in area d’inammissibilità, sia perché manifestamente
infondate sia perché afferiscono a questione prettamente di merito, notoriamente
insuscettibile di sindacato di legittimità, a fronte di motivazione congrua e
formalmente corretta. Tale deve intendersi quella che sostiene la sentenza
impugnata, che – sulla base di logica e plausibile ricostruzione della vicenda di fatto
– ha dato ampio conto del ribadito giudizio di colpevolezza a carico degli imputati.
Nell’esprimere siffatta valutazione il giudice a quo ha mostrato di aver fatto buon
governo delle regole di giudizio che presiedono al relativo apprezzamento,
segnatamente di quella secondo cui le dichiarazioni di accusa della persona offesa
possono anche da sole sostenere un giudizio di colpevolezza ove adeguatamente
valutate nella loro attendibilità (Sez.0 n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.
253214, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere

2

Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione con riferimento agli artt.

legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,
che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte
ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri

Resta da dire dell’ultimo motivo, riguardante il profilo delle statuizioni civili.
Al riguardo, si osserva che, se è vero che nessuna motivazione è stata resa sul
punto dal giudice a quo, è pur vero che la genericità delle deduzioni difensive,
contenute nell’atto di appello, esimevano dall’obbligo della espressa motivazione,
ben potendo intendersi implicitamente disattese. Ed invero, il danno azionato era
diretta conseguenza del fatto-reato ritenuto in sentenza,

sub specie del danno

morale, che non abbisognava di specifica dimostrazione, restando affidato a prova
presuntiva e liquidazione equitativa, secondo radicata prassi giurisprudenziale.

3.

Per quanto precede il ricorso è inammissibile e tale va, dunque,

dichiarato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine
alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile, che si reputa congruo ed equo determinare come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
spese processuali
Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate
in euro 1.900,00, oltre interessi di legge.
Così deciso il 09/05/2014

elementi).

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