Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4226 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4226 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRILLI ANGELO GIOACCHINO N. IL 26/07/1978
MASTRORILLO MICHELE N. IL 23/01/1980
avverso la sentenza n. 928/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza in data /2012, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del
Gup presso il Tribunale di Foggia, in data 13/12/2004, dichiarata la prescrizione per alcuni
reati, rideterminava la pena inflitta a Grilli Angelo Gioacchino, per rapina aggravata e reati
satelliti in anni sei di reclusione ed €. 1.600,00 di multa e riduceva la pena nei confronti di
Mastrorillo Michele, rideterminandola in anni sei, mesi dieci di reclusione ed €.1.800,00 di
multa. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi entrambi gli imputati deducendo
questioni analoghe. Eccepisco la nullità della sentenza impugnata per essere stato il
procedimento celebrato malgrado il legittimo impedimento dei difensori che avevano aderito
ad una astensione collettiva dalle udienze proclamata da organismi dell’avvocatura.
Deducono che il reato di sequestro di persona doveva ritenersi assorbito dalla rapina e si
dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Successivamente il difensore di Grilli Angelo ha depositato una memoria, documentando di
aver inviato per fax la dichiarazione di astensione alla Corte. In seguito si è costituito un
nuovo difensore per Grilli Angelo che ha depositato memoria, chiedendo la riassegnazione
del procedimento alla Sezione ordinaria competente ed insistendo nell’eccezione di
assorbimento del sequestro di persona nel reato di rapina, nonché nelle doglianze in merito
alla mancata concessione delle generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto fondato su motivi non consentiti nel
giudizio per cassazione e comunque manifestamente infondati.
L’eccezione di legittimo impedimento del difensore è destituita di fondamento,
trattandosi di un procedimento in Camera di Consiglio. Questa Corte con un recente arresto
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 20/12/2012 Cc. (dep. 042/2013 ) Rv. 254807) ha ribadito
che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei
procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico
ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della
corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di
differimento dell’udienza fissata dinanzi al tribunale di sorveglianza per adesione del
difensore all’astensione collettiva non imponga il rinvio ad altra udienza).
Ugualmente inammissibili, per manifesta infondatezza, sono le censure circa
l’assorbimento del reato di sequestro di persona in quello di rapina, in quanto la Corte ha
specificamente motivato sulle circostanze di fatto che escludono che la privazione delle
libertà della persona offesa sia stata strettamente funzionale all’esecuzione della rapina. La
motivazione della Corte è coerente con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha,
recentemente, ribadito che Integra il reato di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) la
condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della
persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4986 del 24/11/2011 Cc. (dep. 09,02/2012) Rv. 251816)
Parimenti inammissibili sono i motivi concernenti le non concesse attenuanti
generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su
tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere
adeguatamente richiamato i precedenti penali per Mastrorillo e il comportamento
dell’imputato per Grilli, che ha eseguito la rapina essendo latitante — elementi sicuramente
rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei
suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.

RITENUTO IN FATTO

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille,00) ciascuno.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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