Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42250 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 42250 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Morales Bolbaran Christian Andres n. il 17/7/1982
avverso l’ordinanza n. 81/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 8/11/2013;
sentita nella camera di consiglio del 23/9/2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. A. Mura, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8/11/2013, la corte d’appello di Milano ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Morales Bolbaran Christian
Andres avverso la sentenza in data 14/6/2013 con la quale il tribunale di Milano
ha condannato l’imputato alla pena di otto mesi e ventiquattro giorni di
reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 189 e 116 c.d.s., 81, cpv., cod.
pen..
Avverso l’ordinanza d’inammissibilità emessa dalla corte d’appello milanese,

censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione agli articoli 581, 593 e 599 cod. proc. pen..
In particolare, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ravvisato
l’inammissibilità dell’appello in ragione della pretesa genericità dei relativi motivi,
laddove, nell’atto di appello, l’imputato aveva in modo specifico individuato il
punto devoluto alla cognizione della corte di secondo grado, enucleandolo con
specifico riferimento all’entità della pena, anche con riguardo al riconoscimento
della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate
aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come la censura di genericità ascritta, dal provvedimento
impugnato in questa sede, all’atto di appello avanzato dall’imputato non trovi
adeguati riscontri in atti.
Al riguardo, premesso che il necessario requisito della specificità dei motivi
pone a carico della parte l’onere di individuare in modo compiuto l’argomento
che intende sottoporre alla rivisitazione del giudice dell’appello, non può dubitarsi
che, nel caso in esame, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile dalla corte
territoriale, ben individuasse il tema dell’impugnazione censurata dall’imputato tale essendo l’entità della pena irrogata -, sia per l’eccessiva severità del
trattamento complessivamente inflitto, sia per non essere stata riconosciuta la
prevalenza delle circostanze attentanti generiche in concreto rilevate (cfr., sul
punto, Cass., Sez. 2, n. 8345/2013, Rv. 258529).
Nel caso di specie, appare non adeguato, né pertinente, il richiamo
contenuto nel provvedimento impugnato alle argomentazioni spese da questa
corte in relazione al caso dell’atto di impugnazione limitato a una generica
indicazione dell’articolo di legge che si pretende violato, senza esplicitare
chiaramente la censura mossa, e che non illustri le ragioni dell’asserita erronea
valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime

2

a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall’accertamento
penale (Cass., Sez. 6, n. 21873/2011, Rv. 250246), posto che, più
concretamente, nel caso in esame l’imputato ebbe a lamentarsi della pena in
effetti irrogata.
In altri termini, l’appellante ha chiesto la rivisitazione del trattamento
sanzionatorio, nella misura più favorevole all’imputato, sollecitando una nuova
valutazione dell’adeguatezza della pena, e tali motivi – sia pure nella loro
estrema sinteticità – rappresentano un’apprezzabile esigenza difensiva,

che deve caratterizzare i motivi di appello dev’essere intesa alla luce del principio
del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di
specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore
rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di
quest’ultimo (Cass., Sez. 4, n. 48469/2011, Rv. 251934).
Sulla base di tali premesse, riscontrata l’obiettiva infondatezza dei
presupposti indicati a fondamento della decisione d’inammissibilità impugnata in
questa sede, dev’essere disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, con la conseguente trasmissione degli atti alla corte d’appello di
Milano per il giudizio.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza
e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano per il giudizio di
appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/9/2014.

sicuramente specifica, tanto più che questa Corte ha già deciso che la specificità

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