Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4225 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4225 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITIELLO ARMANDO N. IL 05/02/1948
avverso la sentenza n. 1355/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
L’appello proposto dalla difesa dell’imputato si limitava a chiedere l’assoluzione con
generiche doglianze su una presunta contraddittorietà della prova senza fornire alcun
elemento concreto di critica dell’apparato motivazionale della sentenza di primo grado.
Anche la richiesta subordinata di riduzione della pena risultava del tutto sfornita di
motivazione. Per questo correttamente la Corte ha riscontrato il vizio di aspecificità che
porta all’inammissibilità dell’impugnazione, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 7/12/2012, la Corte di appello di Salerno, dichiarava inammissibile per
genericità l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in data W4/2010, che
aveva condannato Vitiello Armando alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed €.
800,00 di multa per il reato di appropriazione indebita, oltre al risarcimento del danno nei
confronti della costituita parte civile..
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge in relazione
all’art. 581, lett. c), e 591 cod. proc. pen.

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