Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42245 del 06/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42245 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• DIOUF Mamadou, nato a Dakar (Senegal) il giorno 18/3/1988
avverso la sentenza n. 57/2014 in data 23/1/2014 della Corte di Appello di
Lecce, Sezione Distaccata di Taranto;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza in data
23/1/2014, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata
dal Tribunale di Taranto, Sezione Distaccata di Manduria, in data 3/12/2009, nei
confronti di DIOUF Mamadou, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648,
comma 2, cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio (argomento ripreso anche nel terzo
motivo di ricorso);
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione
all’art. 474 cod. pen. difettando un accertamento in ordine alla confondibilità dei
marchi riprodotti sulla merce sequestrata all’imputato con quelli originali;
– con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.

Data Udienza: 06/10/2015

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Sulla doverosa premessa che in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in
caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la
motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base
e dell’aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l’omessa indicazione
dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non
dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall’altro, le sentenze
di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass.
Sez. 5, sent. n. 40005 del 07/03/2014, dep. 26/09/2014, Rv. 260303), va detto
che la sentenza della Corte di Appello risulta congruamente motivata con
riguardo alla determinazione della pena irrogata all’imputato.
A ciò si aggiunga che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente
infondato.
La Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione
giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di
legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv.
258722), per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione
per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la
configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod.
pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del
marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non
occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
L’accertamento, poi, della confondibilità dei marchi riprodotti sulla merce
sequestrata e quelli originali è questione di fatto che non può essere sottoposta a
questa Corte di legittimità in presenza di una sentenza, quale quella impugnata,
congruamente e logicamente motivata sul punto.
Per il resto le disquisizioni difensive in materia di contraffazione dei marchi
contenute nel ricorso sono del tutto generiche oltre che infondate avendo la
Corte di Appello adeguatamente motivato sul punto (cfr. pagg. 5 e 6 della
sentenza impugnata).

2

pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deci • in Ro
il 6 ottobre 2015.

Infine anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente
infondato.
Le questioni ivi sollevate sono state oggetto di gravame e la Corte di Appello,
anche in questo caso vi ha dato una risposta adeguata illustrando le ragioni del
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale
della pena (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
La decisione assunta dalla Corte di Appello è conforme agli orientamenti di
questa Corte Suprema secondo i quali:
– in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto
nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al
giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Cass. Sez. 2, sent. n. 49071 del
04/12/2012, dep. 18/12/2012, Rv. 253906) il che non è avvenuto nel caso in
esame;
– nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti
gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 28535 del
19/03/2014, dep. 03/07/2014, Rv. 259899). Lo stesso principio non può che
valere anche per il diniego della sospensione condizionale: al riguardo la Corte di
Appello a motivatamente evidenziato i precedenti penali a carico dell’imputato
che non consentono di esprimere un giudizio prognostico favorevole al
riconoscimento di detto beneficio.

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