Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4223 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4223 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRAFILE GIACINTO N. IL 15/11/1979
avverso la sentenza n. 1254/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11/10/2012, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del
Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, in data 6/12/2010, che aveva condannato
Strafile Giacinto alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed €. 300,00 di multa per il
reato di circonvenzione d’incapace.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione all’art. 643 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda le questioni sollevate con le quali si deducono vizi della
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di deficienza psichica della
persona offesa, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali
operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche,
ne’ tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non
scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta
illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono,
sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di
valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in
sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del
merito.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consig iere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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