Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42222 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42222 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARIA FRANCESCO N. IL 11/07/1959
GUESMI LOTFI N. IL 03/03/1963
avverso la sentenza n. 10646/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Q, C51,4 2_,j e 00
dca_L
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2014

Ritenuto in fatto

De Maria Francesco e Guesmi Lofti hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia,
ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 15.4.2013 del Tribunale di Roma con la
quale sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt.110 c.p. e 256 co. 1 lett. a) D.Lvo
152/2006 perché, in concorso fra loro, il primo quale legale rappresentante della società E.ThTeno

dipendente della predetta società, abbandonavano in un’area sita in Roma rifiuti speciali non
pericolosi consistenti in terra da scavo. Concesse ad entrambi le attenuanti generiche, i predetti sono
stati condannati ciascuno alla pena di mesi sei mesi di arresto.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell’art. 256 co. 1 D.lvo 152/2006 e vizio
di motivazione.
In particolare la difesa lamenta l’assenza di un giudizio di offensività della condotta da parte del
giudice di merito in rapporto alla quantità di terra da scavo scaricata.
Non è dato inferire in alcun modo, anche ricorrendo a percorsi congetturali, quale fosse il
quantitativo di terra da scavo oggetto della condotta contestata.
2) Violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 256 co. 1 D.lvo
152/2006 e vizio di motivazione.
Posto che ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti è richiesto l’elemento
specializzante della commissione del fatto da parte del titolare di imprese o di responsabili di enti,
nel caso in esame è mancato un accertamento sull’oggetto dell’attività della società E. Tirreno, al
fine di ricondurre lo scarico del terreno all’attività svolta dalla predetta società.
Peraltro, l’orario in cui è avvenuto tale scarico, le 17:00, si colloca al di fuori dei normali orari di
lavoro delle imprese, ragione per cui non è affatto pacifico il collegamento fra la condotta del
trasportatore Lofti Guesmi e la società proprietaria del veicolo.
Da tale rilievo discende anche l’altra questione fondamentale: non è certo se si tratta di “attività di
smaltimento nell’ambito di attività di impresa” oppure di estemporaneo scarico di materiale
operato, di propria iniziativa, da parte del Lofti Guesmi.
3) Vizio di motivazione in relazione alla deduzione della difesa della esistenza, in quella zona, di
una variante al piano regolatore.
Sebbene la difesa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale avesse prodotto una variante al piano
regolatore per dimostrare che le opere in essa previste avrebbero reso necessario procedere al
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sx.1., proprietaria del veicolo FIAT Iveco, ed il secondo, quale autista del predetto mezzo e

livellamento di terreni, rileva il ricorrente che la deduzione difensiva è stata liquidata
apoditticamente con il rilievo, inconferente, che in astratto la sussistenza di una variante non vale a
scriminare il reato di scarico abusivo di materiali.
4) Lamenta la difesa ricorrente la mancata concessione del beneficio della non menzione,
nonostante l’incensuratezza del ricorrente e la modesta gravità del fatto, nonché l’assenza di
motivazione in ordine alla relativa richiesta.

motivazione, non avendo neppure ipotizzato il giudice il comportamento negligente ascrivibile al
proprietario del veicolo che giustificherebbe l’adozione della misura.

Ritenuto in diritto

Il primi tre motivi di ricorso ed il quinto risultano eccessivamente generici e del tutto infondati. In
particolare, tramite la deduzione di vizi di legittimità il ricorrente mira ad ottenere una rivalutazione
di elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito; operazione, quest’ultima, come è noto
preclusa in sede di legittimità in presenza di argomentazioni logiche e non manifestamente
contraddittorie.
Peraltro, sotto tale profilo, l’impugnata sentenza non è censurabile in quanto, seppur sintetica,
fornisce adeguata motivazione in punto di sussistenza del reato e responsabilità penale dell’odierno
ricorrente.
Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla asserita mancanza di offensività della condotta dei
ricorrenti in rapporto alla quantità di terra da scavo scaricata occorre precisare che in materia
ambientale la rilevanza del principio di offensività deve intendersi non in termini di concreto
apprezzamento del danno ambientale quale attitudine della condotta a porre in pericolo il bene
protetto con valutazione ex ante (Cass. Sez. III n. 14457/2003).
Orbene nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto il quantitativo di terra scaricata dagli
imputati, seppur non eccessivo, in ogni caso idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico protetto
dalla norma incriminatrice sulla base di argomentazioni logiche ed esaustive attinenti profili fattuali
come tali sottratte al sindacato di legittimità.
Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, in tema di smaltimento dei rifiuti, l’abbandono
di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all’art. 256 D.Lvo n.
152/2006 anche se effettuato, come nel caso di specie, occasionalmente ed in misura limitata, atteso
che l’assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di
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5) Infine la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla confisca del bene e difetto di

differenziazione del reato de quo da quello di realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata (ex pluris Cass. sez. III n. 25463/2004).
Quanto al secondo motivo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il
reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall’art. 256 Divo n.
152/2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente
una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune. Ne consegue che lo

secondario, occasionale e/o consequenziale all’esercizio di una diversa attività primaria (Cass. Sez.
III n. 16698/2004; Cass. Sez. III n. 29077/2013).
Tanto premesso le censure mosse dalla difesa quanto alla mancata individuazione dell’oggetto e
della natura dell’attività di impresa svolta dalla E. Tirreno srl appaiono del tutto prive di rilievo.
Infondato appare anche il terzo motivo in quanto la presenza o meno di una variante al piano
regolatore tale da rendere necessario il livellamento di terreni è, come giustamente osservato dalla
Corte territoriale, elemento del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato in questione: la
motivazione, seppur apprezzabile, che spinge a scaricare illecitamente i rifiuti non può certo
considerarsi idonea a giustificare la condotta e ad escluderne la portata offensiva.
Quanto al quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancanza di motivazione in punto di
confisca appare anch’esso infondato avendo il giudice di merito indicato, seppur sinteticamente, le
ragioni dell’adozione di siffatta misura.
Fondata appare invece la censura mossa con il quarto motivo di ricorso in quanto, pur avendo il
ricorrente avanzato apposita richiesta del beneficio della non menzione stante la propria
incensuratezza e la modesta entità del fatto, l’impugnata sentenza non si è pronunciata sul punto.
Tanto premesso l’impugnata sentenza va annullata limitatamente all’omessa pronuncia sulla non
menzione; nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla non menzione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2011.

stesso può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo del tutto

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