Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4222 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4222 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOVREGLIO VITO N. IL 18/03/1981
avverso la sentenza n. 520/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 22/10/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante
del fatto di particolare tenuità, le censure del ricorrente sono manifestamente infondate in
quanto la Corte territoriale ha rigettato la relativa richiesta con motivazione congrua e
coerente con gli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
28689 del 09/07/2010 Ud. (dep. 21i07/2010 ) Rv. 248214; Sez. 1, Sentenza n. 13600 del
13,433/2012 Ud . (de p. 1404/2012 ) Rv. 252286).
Ugualmente inammissibili sono le censure relative alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in quanto la Corte, con una valutazione in fatto
che non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, ha escluso che il bene
fosse di minima rilevanza economica.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Con sentenza in data 28/9/2012, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Bari, in data 9/11/2005, riduceva la pena inflitta a Lovreglio Vito
rideterminandola in anni uno, mesi sei di reclusione ed C. 400,00 di multa per il reato di
ricettazione di un ciclomotore.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv e dell’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.