Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42213 del 12/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42213 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICIELI LUIGI N. IL 07/08/1951
avverso la sentenza n. 556/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/06/2014
U.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/6/2012, il Tribunale di Siracusa applicava a Luigi
Micieli, su richiesta delle parti, la pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui
all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 e 116, comma 13, Codice della Strada,
riuniti per continuazione, previa esclusione della recidiva contestata e con la
diminuente del rito.
Micieli era stato arrestato in flagranza in quanto, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato
in precedenza revocata. Il Giudice riteneva che non sussistessero i presupposti
per il proscioglimento dell’imputato e che la misura della pena fosse congrua.
2. Ricorre per cassazione Luigi Micieli, deducendo mancanza di motivazione.
Il Giudice non aveva indicato le ragioni per la condanna dell’imputato per il
reato di guida senza patente e della sua corretta qualificazione giuridica.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo; in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
Più
in generale, quanto all’onere motivazionale,
il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.
Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
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sorpreso alla guida di uno scooter, nonostante la patente di guida gli fosse stata
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 (millecinquecento)
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2014
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle