Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42211 del 24/09/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 42211 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

5 F.A-l.Trrt.3–CL

p-RDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSCOLO BACHETO MARIO N. IL 28/08/1945
BOSCOLO CUCCO ANDREA N. IL 11/07/1984
avverso la sentenza n. 7098/2014 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 24/09/2015

RG 6892_2015

Il Collegio,
Letti i ricorsi propostida Boscolo Bacheto Mario e Boscolo Cucco Andrea con
atto a firma del difensore avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la
pena su richiesta per corruzione ed altro
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
Rilevato che Boscolo Bacheto Mario è deceduto
osserva:
Nei confronti di Boscolo Bacheto Mario va pronunciato il proscioglimento per
essere il reato estinto per morte del reo.
Quanto a Boscolo Cucco Andrea, il suo ricorso è inammissibile perchè, in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna
delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost (Sez. 4, sent 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma
primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna di Boscolo
Cucco Andrea alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Boscolo Bacheto Mario per essere
il reato estinto per morte del reo.
Dichiara inammissibile il ricorso di Boscolo Cucco Andrea e lo condanna al
pagamentClelle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della
Cassa delle ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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