Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4220 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4220 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIVISANI GIUSEPPE N. IL 10/08/1959
avverso la sentenza n. 1387/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7012, la Corte di appello di Lecdce, Sezione distaccata di Taranto,
confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Taranto, in data 18/W2008, che aveva
condannato Trivisani Giuseppe alla pena di anni tre di reclusione ed €. 600,00 di multa per i
reati di ricettazione e tentata estorsione..
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia
deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di carenza e manifesta
illogicità della motivazione senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta
all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliera estensore

Il Preside

CONSIDERATO IN DIRITTO

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