Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 422 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 422 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE LEY N. IL 02/03/1988
avverso la sentenza n. 5289/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Napoli con sentenza del 27/03/2013 ha applicato, su richiesta delle parti, la
pena di mesi dieci di reclusione ed E 300,00 di multa nei confronti di Ndiaye Ley, imputato dei reati
di cui agli ad 171 ter, commi 1 lett. d) e 2 lett. a), della L. n. 633/1941, 61 n. 2) e 337 c.p., 582 e
585 c.p., 648 c.p., a lui ascritti per avere detenuto per la vendita CD e DVD abusivamente riprodotti
e privi del contrassegno SIAE, essersi opposto con violenza ai militari della GG.FF., cagionando ad

provenienza;
– che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale denuncia carenza di
motivazione in ordine alla inapplicabilità, nel caso in esame, delle cause di proscioglimento ex art.
129 c.p.p.;
– che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, nell’ipotesi di
pronuncia ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per soddisfare l’obbligo di motivazione, con riferimento alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente l’enunciazione – anche implicita – che è stata
effettuata la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata (sez. V, 25.5.2007 n. 20562; sez. I, 27.1.1999 n.
752, Forte, RV 212742; sez. un. 27.9.1995 n. 10372, Serafino, RV 202270);
– che, inoltre, la verifica demandata al giudice può condurre al proscioglimento dell’imputato solo
se le risultanze processuali siano tali da rendere evidente l’esistenza di una delle cause di non
punibilità previste dalla norma, senza la necessità di alcun approfondimento probatorio (sez. un.
22.2.1999 n. 3, Messina, RV 212437);
– che, peraltro, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può formare oggetto di controllo in
sede di legittimità, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., solo se dal testo della
stessa sentenza appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione
citata (sez. IV, 17.6.2011 n. 30867, Hallulli e altro, RV 250902; sez. I, 10.1.2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; sez. III, 18.6.1999 n. 2309, Bonacchi, RV 215071; sez. I, 17.6.1991 n. 2742,
Scupola, RV 188377), mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il
ricorso i fatti su cui si fonda l’accordo (sez. I, 14.3.1995 n. 1549, Sinfisi, RV 201160);
– che, nella specie, il giudice di merito ha dato atto nella sentenza di avere effettuato la richiesta
verifica della inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre la doglianza del
ricorrente è del tutto generica ed appare comunque sprovvista della necessaria concretezza per una
declaratoria immediata di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;

uno di loro lesioni personali, ed avere ricevuto i predetti supporti magnetici conoscendone l’illecita

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.
Il President/e

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