Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 422 del 10/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 422 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRAMANDINO ALFONSO nato il 11/01/1971 a LIPARI

avverso l’ordinanza del 25/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 10/11/2017

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RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Messina si
è pronunciato sull’istanza proposta da Stramandino Alfonso, tendente ad ottenere
la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero, in subordine, quella
della detenzione domiciliare o della semilibertà, rigettando la richiesta di
affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà ed accogliendo la
richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis ord. pen..

Stramandino.
Col primo motivo di impugnazione il suddetto lamenta violazione degli artt.
678 in relazione agli artt. 666, comma 3,e 127 cod. proc. pen. e nullità ex artt.
127, comma 5 e 178, comma 1 lett. c). Il difensore si duole che il Tribunale di
sorveglianza abbia del tutto omesso di dare avviso, tanto allo Stramandino
quanto al suo difensore all’uopo nominato, Avv. Filippo Barbera, della fissazione
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‘(per la trattazione dell’istanza di misura alternativa proposta da quest’ultimo. Si
rileva, invero, che, dopo una prima istanza relativa alla concessione di misure
alternative in relazione ad un ordine di esecuzione, era intervenuta una seconda
istanza presentata da altro difensore, in relazione ad un successivo ordine di
esecuzione e che il Tribunale di sorveglianza all’udienza fissata per la prima
istanza abbia dato atto della successiva istanza, disponendo la riunione dei
relativi procedimenti, senza però avvisare della trattazione della successiva
istanza né lo Stramandino né soprattutto il suo nuovo difensore. Il quale, quindi,
si duole della mancata instaurazione del contraddittorio sull’istanza dal
medesimo avanzata e della conseguente nullità del procedimento e dell’
ordinanza ai sensi del comma 5 dell’ art. 127 cod. proc. pen..
Col secondo motivo di ricorso si censura l’ordinanza impugnata per
violazione dell’ art. 47, comma 3, I. n. 354 del 1975. Si rileva che il Tribunale di
sorveglianza ha fatto malgoverno delle norme in tema di valutazione dei
presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale,
essendo stata tutta l’ attività istruttoria i senza dubbio risalente, concentrata su
una richiesta di misura alternativa per una pena sensibilmente inferiore e per
reati diversi da quelli su cui poi si è pronunciato. Si chiede, quindi, l’
annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

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Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, lo

Invero, il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
All’udienza del 25.1.2017 era presente il sostituto dell’ altro difensore di fiducia
(Avv. Parisi) dello Stramandino, il quale non si opponeva alla riunione e non
eccepiva l’omessa notifica al secondo difensore di fiducia (Avv.Barbera), sanando
la nullità.
Inammissibile, in quanto assolutamente generico e aspecifico, è il secondo
motivo di ricorso,; &fronte, -altrc3ì, di argomentazioni, come quelle dell’ordinanza
impugnata, che fanno leva sul fatto, segnalato dalla relazione dell’UEPE del 28

legate al comportamento del soggetto – caratterizzato da risposte inadeguate e
a volte violente – non consentono di predisporre un progetto finalizzato alla
misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale”, nonché sui
precedenti penali, sui numerosi carichi pendenti da cui è gravato il condannato e
sul tenore delle informazioni dei Carabinieri della Stazione di Lipari.
elementi non relativi ad una sola richiesta ovvero ad una tipologia di reati, ma
alla personalità del richiedente e alla sua capacità criminale, ritenuta
incontenibile col solo affidamento in prova ed invece compatibile con la sua
detenzione domiciliare.
Il ricorso proposto deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 10 novembre 2017.

giugno 2016 e non quindi risalente come lamentato dalla difesa, che “le criticità

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