Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4219 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4219 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
CHOUCRANI REDOUANE N. IL 08/08/1977
avverso la sentenza n. 5660/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/V2013, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del
Tribunale di Torino, in data 16/W2012, che aveva condannato Choucrani Redouane alla pena
di anni due e mesi uno di reclusione ed C. 400,00 di multa per il reato di rapina.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito
ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di
fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
È il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente
integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure,
derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le
risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell’imputato nella
commissione del reato ritenuto a suo carico.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

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