Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42180 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42180 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAAZOUNI AYMENE N. IL 12/10/1979
avverso l’ordinanza n. 2603/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 giugno 2013, il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Maazouni Aymene, detenuto
presso la Casa di reclusione di Saluzzo, avverso il provvedimento del 17 aprile
2013 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva rigettato la sua richiesta
di liberazione anticipata.

123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore
di fiducia contestualmente nominato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione d’impugnazione al

difensore, non risultano presentati.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Ha proposto dichiarazione d’impugnazione l’interessato ai sensi dell’art.

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