Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42162 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42162 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENEDETTI VINCENZO N. IL 27/08/1951
o
, 451- C
nza n. 654/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
avverso #1
20/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 12/06/2014

30
Premesso che il Tribunale di Brescia, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
28.8.2013 ha dichiarato inammissibile le richieste avanzate da BENEDETTI VINCENZO di
continuazione tra reati giudicati con diverse sentenze passate in giudicato, in quanto sulle
stesse richieste il Tribunale aveva già provveduto con ordinanza in data 8.10.2010 e avverso la
predetta decisione il Benedetti aveva proposto ricorso per cassazione;

Considerato che nel ricorso per cassazione presentato personalmente da Benedetti Vincenzo si
espongono le ragioni per le quali, a parere del ricorrente, dovrebbe essere riconosciuto il

nulla si dice avverso le ragioni per le quali il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza;

Ritenuto che correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la riproposizione della
medesima istanza sulla quale il Tribunale si era già pronunciato;

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché non sono state
contestate le motivazioni sulle quali si basa il provvedimento impugnato;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

vincolo della continuazione tra i reati di furto per i quali il predetto è stato condannato, ma

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