Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4216 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4216 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NENNA OSCAR N. IL 01/06/1975
avverso la sentenza n. 5499/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/10/2012, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del
Tribunale di Roma, in data 21/5/08, che aveva condannato Nenna Oscar alla pena di anni
quattro di reclusione ed C. 1.666,00 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla identificazione del Nenna quale uno dei due autori della
rapina.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di
motivazione (fondandolo su una critica degli elementi fattuali utilizzati dalla Corte
territoriale) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico
apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova
valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere
che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in
maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità
dell’imputato per il reato contestato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presiden

CONSIDERATO IN DIRITID

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA