Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42153 del 24/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42153 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASSI MAURO N. IL 12/09/1979
avverso la sentenza n. 2651/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 24/09/2015
RG 4089/15
Motivi della decisione
L’imputato BOSSI Mauro ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bari che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Trani in data
21.10.2013, appellata dall’imputato, ha riaffermato la responsabilità del predetto in ordine ai
reati di resistenza a p.u. e lesioni personali aggravate , rideterminando la pena inflitta.
Il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine ai residui motivi di gravame ed
alle eventuale sussistenza di cause ex art. 129 c.p.p..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24.9.2015
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alla evocazione di residui
motivi di doglianza ed alla motivazione resa dalla Corte in punto di responsabilità – tenuto
conto del limitato devoluto in appello – con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo.