Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4215 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4215 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MARIO N. IL 30/03/1990
avverso la sentenza n. 6205/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha legittimamente respinto la richiesta di
esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. richiamando
l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3394 del
06/0/1992 Ud. (dep. 23,03’1992 ) Rv. 189520) che hanno statuito che anche l’uso di una
pistola giocattolo integra l’aggravante in parola. Tale orientamento è stato costantemente
ribadito dai successivi arresti di questa Corte ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44037 del 01/12/2010
Ud. (dep. 15/12)2010 ) Rv. 249042; Sez. 5, Sentenza n. 16647 del 11103/2003 Ud. (dep.
09/04/2003 ) Rv. 224796) per cui la sentenza impugnata sfugge ad ogni censura, essendo il
motivo sollevato dal ricorrente manifestamente infondato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con sentenza in data 18/12/2012, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 17/5/2012, riduceva la pena inflitta a
Bevilacqua Mario, per il reato di rapina aggravata, rideterminandola in anni due di reclusione
ed C. 550,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al diniego di esclusione della circostanza aggravante della minaccia
commessa con armi, avendo il prevenuto usato un’arma giocattolo.

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