Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4215 del 09/12/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4215 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOTNAR MIHAIL N. IL 21/02/1988
avverso l’ordinanza n. 15/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C–me-crA ca •
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„Lu
–
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 09/12/2014
Ritenuto in fatto e diritto
1. Botnar Mihail, impugna personalmente in cassazione il provvedimento reso in
data 26 giugno 2014 dalla Corte di Appello di Milano in punto alla chiesta revoca
della misura custodiale emessa in danno del suddetto in funzione della estradizione
del ricorrente in favore delle autorità giudiziarie della Moldavia. Ed invoca al fine la
intervenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 707 e 708 cod.proc.pen. con
conseguente estinzione della efficacia della misura.
2.11 ricorso è inammissibile.
impugnabile perché meramente interlocutorio ( la Corte ebbe a chiedere
nell’occasione al Ministero di Giustizia alcuni approfondimenti utili ad accertare
l’attualità della consegna cui era strumentalmente ancorato il provvedimento
cautelare). Sia, ancora, per ragioni sopravvenute, perché, dopo l’impugnazione
che occupa, il ricorrente, con provvedimento assunto dalla medesima Corte
distrettuale, ha visto accolta la richiesta di revoca della misura ( provvedimento in
9’1\ atti del 6 ottobre 2014), perdendo in conseguenza , in termini radicali e definitivi,
interesse al ricorso.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende ,
liquidata in via equitativa come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
I Presid nte
3. Tanto perché il gravame appare diretto a contrastare un provvedimento non