Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42148 del 12/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42148 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORENTINO SALVATORE N. IL 21/12/1970
avverso l’ordinanza n. 45/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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Data Udienza: 12/06/2014
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Premesso che la Corte d’appello di Trento, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in
data 10.7.2013 ha respinto l’istanza con la quale SALVATORE FIORENTINO aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra reati di contrabbando tabacchi commessi
il 14.2.2007 e nel dicembre 2007-luglio 2008; reati giudicati con separate sentenze passate in
giudicato;
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato,
emergeva che l’istante era stabilmente dedito alla suddetta attività illecita e non vi erano
elementi per ritenere che i reati in questione fossero stati preventivamente concepiti, almeno
nelle linee essenziali;
Considerato che il ricorso contiene solo motivi generici che non contestano in modo puntuale la
motivazione del provvedimento impugnato;
Considerato altresì che il ricorso, essendo basato su motivi non specifici, deve essere
dichiarato inammissibile, non rinvenendosi peraltro alcun vizio logico giuridico nella
motivazione dell’ordinanza impugnata;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
nonostante l’omogeneità dei reati e la vicinanza temporale tra gli stessi, perché dagli atti