Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42144 del 24/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42144 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATTINI ADRIANA N. IL 29/08/1944 parte offesa nel
procedimento
c/
BALDIOLI SIMONE N. IL 17/10/1969
avverso il decreto n. 4537/2012 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 24/09/2015

RG 4006/15
Motivi della decisione

Adriana SABATTINI ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicato provvedimento
di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Rimini il 5.7.2013 nei confronti di
L
BANDII Simone in relazione al reato di cui alli art. 392 c.p..
Il ricorrente deduce vizio della motivazione sia in relazione alla ricostruzione del
fatto che alla esclusione della sua rilevanza penale, posta la conclusione del
procedimento in sede civile rispetto alla quale la condotta del BADIOLI è

Il ricorso è inammissibile.
Costituisce orientamento consolidato che il provvedimento di archiviazione può
essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste
a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso
proposto per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Sez. 6, n. 52119 del
14/11/2014 Rv. 261681 Ignoti).
Pertanto, il ricorso in esame è proposto per motivi non consentiti involgendo anche del tutto genericamente – la rivalutazione dei fatti compiuta dal
provvedimento impugnato.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00
(mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 24.9.2015

indipendente e successiva.

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