Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42144 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42144 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIBRICO NICOLA N. IL 26/01/1955
avverso l’ordinanza n. 288/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

UAA

Data Udienza: 12/06/2014

Premesso che con ordinanza in data 27.6.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha
rigettato il reclamo proposto dal detenuto ALIBRICO NICOLA avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 4.2.2013 con il quale era stata respinta la richiesta
di liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione 7.6.1997 – 9.3.2000, in quanto il
predetto periodo era stato già oggetto di decisione reiettiva da parte del Magistrato di
sorveglianza di Napoli in data 1.3.2010, decisione non reclamata, e neppure erano stati indicati
fatti nuovi tali da dovere riconsiderare la predetta decisione;

suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento poiché la decisione del Magistrato di Napoli
sarebbe illegittima, in quanto emessa da giudice incompetente territorialmente; ha presentato
motivi di ricorso anche il difensore, sostenendo che non era stato considerato il fatto nuovo
intervenuto, vale a dire il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali l’Alibrico era
stato detenuto dal 7.6.1997 al 9.3.2000 e quelli successivi, la commissione dei quali era stata
causa del diniego del beneficio richiesto;
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A44.444~

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Atteso che la pretesa incompetenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli doveva essere
dedotta proponendo reclamo avverso il provvedimento del predetto Magistrato in data
1.3.2010 e che i motivi di ricorso presentati dal difensore sono del tutto generici, in quanto
non indicano le specifiche ragioni in fatto ed in diritto per le quali il riconoscimento della
continuazione tra reati (non specificati) dovrebbe incidere sugli elementi presi in
considerazione nella menzionata decisione del Magistrato di sorveglianza di Napoli;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati o generici,
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e che alla relativa declaratoria
conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rilevato che il predetto detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la

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