Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4213 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4213 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALIENNO UMBERTO N. IL 18/06/1989
avverso la sentenza n. 7544/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 22/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27/4/2012, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Gup
presso il Tribunale di Napoli, in data 25/2/2009, che aveva condannato Calienno Umberto alla
pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed C. 1.000,00 di multa per i reati di rapina e guida senza
patente.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di vizi di illogicità e
contraddittorietà della motivazione senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono tali doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che
porta all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO