Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4213 del 09/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4213 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GE START S.R.L. parte offesa nel procedimento
c/
MONTELEONE MARIO ULDERICO AMBROGIO N. IL 05/10/1937
avverso il decreto n. 1844/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
14/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/12/2014

1. Enea Petroni , quale legale rappresentante pro tempore della Ge Start srl, tramite il
fiduciario munito di procura speciale, propone ricorso per Cassazione avverso il decreto in
epigrafe con il quale il Gip del Tribunale di Pesaro ha archiviato de plano il procedimento
promosso in danno di Mario Ambrogio Ulderico Monteleone, indagato in relazione al reato di cui
all’art. 388 cod.pen., previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione all’uopo proposta
dalla odierna ricorrente.
2. Si lamenta, nel ricorso, difetto di motivazione non avendo il Gip precisato in alcun modo le
ragioni poste a fondamento della ritenuta inammissibilità a fronte delle indagini suppletive

è stato negato il diritto della persona offesa al contraddittorio, con conseguente vizio del
provvedimento utile a giustificare il ricorso.
3. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il gravame.
4. In linea con le conclusioni della Procura Generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Il Gip, con valutazione invero piuttosto sintetica , ha ritenuto che le indagini suppletive
indicate con l’opposizione non fossero dirimenti rispetto alla ritenuta mera valenza civilistica
delle ragioni del contendere sottese alla condotta contestata all’indagato. Ha, dunque, ritenuto
non rilevante la attività di indagine suppletiva sollecitata con l’opposizione.
5.1. Ora , è noto che l’opposizione, per superare indenne il filtro della ammissibilità diretto ad
ostacolare l’adozione de plano della archiviazione, deve contenere una specifica indicazione
delle indagini suppletive da compiere in contrasto con la richiesta articolata dalla pubblica
accusa. Indagini che devono essere pertinenti al reato e rilevanti rispetto alle acquisizioni
probatorie fondanti la chiesta archiviazione.
Nel caso, nel ricorso che occupa , risulta indicato il tenore oggettivo delle indagini da espletare
segnalate con l’opposizione ( l’indicazione di alcuni soggetti da sentire a sit; alcuni elementi
documentali). Nulla si precisa, tuttavia, in punto alla decisività di tali incombenti pretermessi
quando, per contro, per dare corpo al vizio addotto, occorreva necessariamente indicare, in
ragione di quanto sopra, le ragioni esplicative della pertinenza e della rilevanza delle iniziative
istruttorie sollecitate con l’opposizione valutate nel raffronto con la motivazione adottata dal
GIP nell’accogliere la richiesta di archiviazione.
6.Da qui la inammissibilità del ricorso per la genericità della doglianza cui segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende
liquidata come da dispositivo in via equitativa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle Ammende .
Così deciso il 9 dicembre 2014
Il Consigliere relatore

I Presid

indicate con l’opposizione . In tal modo, in assenza di qualsivoglia argomentazione a supporto ,

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