Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42125 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42125 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIAGLI ROBERTO N. IL 28/07/1978
avverso la sentenza n. 679/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/12/2013

n.113 ricorrente MANGIAGLI Roberto

Motivi della decisione

Ricorre personalmente per cassazione, l’imputato di cui in epigrafe
avverso la sentenza resa in data 14 giugno 2012 dalla Corte di Appello di
che

dichiarò il predetto colpevole del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990,
commesso in Catania il 14 giugno 2011, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia,ridotta in grado d’appello. Deduce vizi motivazionali in ordine al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, codice di rito, perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Con motivazione congrua e perspicua, la Corte d’appello ha ribadito il diniego del
riconoscimento delle attenuanti generiche all’imputato sul rilievo della mancanza
di qualsivoglia elemento di segno positivo nella condotta e nella personalità
dell’imputato, a fronte della gravità del reato commesso in

relazione al

quantitativo non indifferente della cocaina detenuta ed alla non occasionalità
dello spaccio ” testimoniata anche dal numero delle dosi detenute dall’imputato
nella propria abitazione”.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Cons. est.

Catania a conferma,in punto responsabilità, di quella di primo grado

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