Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42120 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42120 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINI DANILO N. IL 26/05/1979
avverso la sentenza n. 4777/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/12/2013

n.104 ricorrente ANTONINI Danilo
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione,per tramite del difensore,avverso la
sentenza di cui in epigrafe, resa a conferma di quella di primo grado con cui era
stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (
per aver detenuto a fini di spaccio,quattro involucri, già confezionati, contenenti
stupefacenti di genere diverso: cocaina ed eroina,per complessivi gr.8,500: fatto

l’imputazione alla sola cocaina ) e condannato alla pena di giustizia,concesse le
attenuanti generiche nonché l’attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R.
n. 309/1990.
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. peri. in
relazione al mancato riconoscimento della speciale esimente della destinazione
dello stupefacente all’esclusivo uso personale,in ragione dello stato di
tossicodipendenza.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché basato
su motivi non consentiti in sede di legittimità, intendendo il ricorrente
prospettare, sub specie dell’apparenza dei dedotti vizi motivazionali, una lettura
alternativa delle emergenze di fatto, cosiccome apprezzate dalla Corte
distrettuale e valutate nell’ iter argomentativo della sentenza impugnata,in
riferimento, non solo al dato quantitativo, comunque largamente superiore ai
limiti massimi: gr. 0,750 per la cocaina e gr. 0,250 per l’eroina ( e quindi tale da
indurre la legittima presunzione della destinazione allo spaccio) ma anche ad
ulteriori elementi estrinseci quali: la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti
detenute e le circostanze dell’accertamento: l’ imputato fu colto mentre usciva
da zona boschiva frequentata da spacciatori e tossicodipendenti.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

P C2 M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 dicembre
Il Cons. est.

tbk POUi TAT
IN CANCELLE
Al Pre

ente

commesso in Lainate il 12 agosto 2006; pur accennando, per errore materiale,

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