Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42108 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42108 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHLAX FRIEDEL PETER N. IL 23/01/1940
avverso la sentenza n. 2141/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/12/2013
n.59 ricorrente SCHLAX PETER FRIEDEL
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto, a mezzo del difensore,
dall’imputato – giudicato responsabile, in entrambi i gradi del giudizio di merito,
della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 10 cod. strada,commessa in
Esso enuncia,sotto l’apparenza di vizi motivazionali (invero insussistenti )
censure non consentite nel giudizio di legittimità siccome concernenti
l’apprezzamento del materiale probatorio ai fini della conferma della penale
responsabilità del prevenuto: profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da vizi logico – giuridici, perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento rigorosamente ancorato alle incontestablli
risultanze probatorie costituite in particolare:
1.
da quanto riferito dagli Agenti della polizia municipale circa l’andatura
barcollante dell’imputato,la riscontrata alitosi alcoolica e sulla conduzione
dell’autovettura ” che procedeva con forti scarti ”
non giustificati
dall’asserito attraversamento di un cane,non veduto nei pressi
nonché
della dinamica stessa dell’incidente provocato ” urtando cinque veicoli
fermi per fermarsi poi sul marciapiedi “;
2.
dal mancato funzionamento dell’etilometro dovuto alla
condotta
deliberatamente non collaborativa del prevenuto che non” soffiava “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanziodne pecuniaria, trattandosi
di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
P Q Ivl
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 4 dicembre 2013.
Monza il 15 marzo 2009 – è manifestamente inammissibile a’ sensi dell’art.
606, comma 3 0 cod. proc.pen.