Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4210 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4210 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FABRIANESI DANIELE N. IL 01/04/1953
avverso la sentenza n. 6129/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 2/3/2012, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del
Tribunale dì Napoli, in data 16/4/2008, che aveva condannato Fabrianesi Daniele alla pena di
mesi otto di reclusione ed €. 400,00 di multa per il reato di importazione di prodotti con
marchi falsi e rìcettazìone degli stessi.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato sollevando tre motivi di ricorso con i quali
deduce:

mancata assunzione di una prova decisiva per la mancata acquisizione del corpo di
reato sequestrato

vizio della motivazione in ordine all’asserita sussistenza dell’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, la censura è destituita di fondamento in
quanto, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22693
del 13/05)2008 Ud. (dep. 006j2008) Rv. 240414), in tema di ricettazione, l’affermazione di
responsabilità per l’acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non
richiede che sia provata l’avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per
affermare l’esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di
incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. La S.C. ha precisato che, in tali
casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio.
Per quanto riguarda il secondo motivo la censura è manifestamente infondata per
l’assenza del carattere di decisorietà dal momento che la questione è stata oggetto dalla
deposizione del teste qualificato De Rosa e del teste Aldo Levi, quale perito della Beretta.
Infine non sono ammissibili le censure di vizio di motivazione in punto di sussistenza
dell’elemento soggettivo in quanto la motivazione della Corte non presta il fianco a vizi di
illogicità manifesta.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che Io ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende dì una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma dì euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente


violazione di norme processuali e vizio della motivazione in ordine alla prova della
registrazione del marchio “Walter”, uso illegittimo del verbale di sequestro:

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