Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4210 del 20/11/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 4210 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso promosso dalla persona offesa, Fazio Cataldo, nato a Cirò il 9-7-40, avverso il decreto con il
quale in data 19-4-12 il GIP di Crotone ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 2744-09 R.G.N.R.
Udita la relazione del Consigliere, Vincenzo Rotundo.
Letta la requisitoria del P.G., dott.ssa M. Giuseppina Foderoni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
OSSERVA
Fazio Cataldo, persona offesa, ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso il
1
decreto indicato in epigrafe, con il quale in data 19-4-12 il GIP di Crotone ha disposto l’archiviazione del
procedimento n. 2744-09 R.G.N.R.

Deduce violazione di legge, non essendo stata data notizia ad esso ricorrente della richiesta di
archiviazione del P.M., nonostante ne fosse stata fatta richiesta negli esposti presentati.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto a fronte della conoscenza del decreto di
archiviazione risultante dalla richiesta di copia degli atti sottoscritta da Fazio Cataldo e depositata
presso la Procura di Crotone dal suo difensore in data 10-2-14 (richiesta contenente esplicito
riferimento all’intervenuto decreto di archiviazione), il ricorso in esame risulta depositato in data 33-14, oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 585, co. 1 lett. a), c.p.p., decorrente, in assenza
di notifica, dalla conoscenza comunque del decreto (termine da ritenersi riferibile anche ai
provvedimenti emessi de plano).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iliN ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma addì 20-11-14.

Data Udienza: 20/11/2014

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