Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 421 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 421 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Tarantino Giuseppe, nato a Napoli il 3.12.61
imputato artt. 44/c D.P.R. 380/01 e 181 D.Lgs. 42/04
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 7.12.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il presente ricorso ha ad oggetto l’ordinanza con la quale il Tribunale, quale giudice
dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere
edilizie abusive così come disposto con sentenza emessa da quello stesso Tribunale il 28.11.08
(irrev. Il 17.11.11).
A sostegno della doglianza, si richiama il fatto che, unitamente alla ingiunzione a
demolire, non fosse stata notificata la sentenza da eseguire e che i giudici non abbiano tenuto
conto della pendenza di una procedura di sanatoria.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le questioni qui sollevate sono le medesime già portate all’attenzione del Tribunale che
vi ha replicato in modo puntuale e corretto facendo notare, quanto al primo motivo, che
l’allegazione della sentenza non è necessaria e tantomeno prescritta a pena di nullità e che,
comunque, «l’indicazione del giudice che ha emesso la sentenza, della data di emissione e di
quella di irrevocabilità costituiscono elementi che consentono certamente l’identificazione da

Data Udienza: 25/10/2013

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Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

parte del condannato del fatto per cui si è proceduto e delle opere per cui è intervenuta la
condanna».
Quanto alla esistenza, in corso, di una procedura di condono, i giudici avevano già
evidenziato la genericità della doglianza basata su una mera affermazione senza neppure
l’indicazione del numero di protocollo di iscrizione della pratica. A fronte di ciò, l’odierno
gravame si risolve in una ulteriore e generica questione astratta sulla necessità che il giudice
penale tenga conto della procedura di sanatoria e disponga la sospensione del procedimento.
L’inammissibilità del ricorso va, quindi, ravvisata nel fatto di essere costituite, sia, da
una mera reiterazione dei motivi già portati all’attenzione del primo giudice (e non in una critica
specifica e puntuale alle argomentazioni di quest’ultimo), sia, in una deduzione (quella sulla sanatoria)
meramente assertiva, priva di qualsivoglia allegazione e, quindi, avulsa dal contesto.

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