Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 421 del 10/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 421 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICARI ANTONINA nato il 29/03/1959 a MARSALA

avverso l’ordinanza del 12/01/2017 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 10/11/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Marsala ha
dichiarato inammissibile l’ opposizione del difensore di Licari Antonina al decreto
penale n. 420/16 emesso dallo stesso G.i.p., in quanto proposta oltre il termine
massimo di quindici giorni dalla notifica, e, quindi, esecutivo detto decreto, col
quale la suddetta era condannata alla pena pecuniaria di euro 300,00 di multa,
per i reati di cui agli artt. 660 e 612 cod. pen., commessi in Marsala dall’ 11

Avverso tale ordinanza la Licari, propone, tramite il proprio difensore,
ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 461, 161 e 349 cod.
proc. pen. e 111 Cost. ed in particolare rilevando che le notifiche erano
effettuate al difensore “in proprio” ed “elettivamente domiciliato” e che pertanto i
termini di impugnazione per la suddetta non erano mai iniziati a decorrere, non
essendole stato mai ritualmente notificato il decreto penale. Si rileva che il
verbale di elezione di domicilio redatto dai Carabinieri di Marsala, sottoscritto
dalla Licari,non riporta informazioni relative al procedimento in oggetto e quindi
non può ritenersi riferibile allo stesso, tanto più che tra l’imputata ed il marito,
persona offesa del procedimento, risultano pendenti altri procedimenti penali. Si
aggiunge che, in conformità al disposto normativo di cui all’art. 111 Cost ) la
ricorrente avrebbe dovuto essere quantomeno previamente informata dei motivi
dell’investigazione a suo carico, in modo di avere contezza del tipo di indagine
per la quale veniva alla stessa richiesto di formalizzare l’elezione di domicilio. Il
difensore chiede, pertanto, la cassazione dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Invero, come ammette il difensore, l’imputata aveva eletto domicilio ed era
stata informata dell’emissione del decreto penale nei suoi confronti dallo stesso
difensore presso il cui studio aveva eletto domicilio. Dalla verifica degli atti la
circostanza dell’elezione di domicilio è confermata, risultando altresì – in
contrasto con la tesi difensiva della genericità del verbale di elezione di domicilio,
da cui non emergerebbero riferimenti al procedimento penale conclusosi con il
decreto penale in oggetto – dalla missiva di trasmissione del verbale dei
Carabinieri 2 che lo redigevano i il richiamo alla CNR 7/10, che è quella avente ad
oggetto i fatti per cui si procede, e quindi l’evidente riferimento di detta elezione
di domicilio al procedimento conclusosi col decreto penale.

2

ottobre al 19 dicembre 2013.

Per queste ragioni, il ricorso proposto dalla Licari deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 10 novembre 2017.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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