Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42091 del 24/09/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42091 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
RICCIARDI CATALDO N. IL 21/12/1966
avverso l’ordinanza n. 894/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TARANTO, del 16/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FrAnIcESco
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Uditi difensor Avv.; —

ti -elaureuro &2a, 4-2-1(.4‘)

Data Udienza: 24/09/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 16.12.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto
applicava a Cataldo Ricciardi, detenuto dall’11.04.1992, la misura alternativa della
semilibertà.
A tal fine il provvedimento assumeva : a) la propria competenza ex art. 677
Cod. proc. pen., atteso che l’istante era ristretto nel carcere tarantino al momento
della domanda; b) la già avvenuta espiazione dei reati ostativi; c) la sussistenza di

aveva già usufruito positivamente di permessi premio.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore
Generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a] errata affermazione della competenza territoriale, giusta la consolidata
giurisprudenza di legittimità sul punto, posto che il detenuto era assegnato ad altro
carcere (quello di Carinola), era a Taranto da pochi giorni (dal 09.07.2011) quando
propose la domanda di semilibertà (il 21.07.2001), e rientrò al carcere di
pertinenza il successivo 10.08.2011, dopo avere fruito di un permesso, di tal che la
permanenza a Taranto fu provvisoria e non tale da consentire adeguata
osservazione;
b]

permanevano elementi negativi, tali da escludere la concedibilità del

beneficio, posto che il Ricciardi aveva riportato tre condanne per reati ex art. 416
bis Cod. pen., con legami associativi che non potevano dirsi cessati, atteso che era
stato condannato, sia pur in primo grado, per reato commesso nel 2008, quando
era detenuto, sia pur in stato di arresti ospedalieri; egli era, invero, a capo
dell’omonima cosca ancora operativa nel territorio, come risultava dalle relazioni
della DDA; le relazioni degli operatori carcerari non contenevano quegli elementi
positivi che il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto di rinvenirvi.
3. In data 01.09.2014 la difesa del Ricciardi depositava memoria a sostegno
del provvedimento impugnato dal P.G. territoriale.Perveniva quindi ulteriore memoria difensiva, di analogo tenore, datata
11.09.2014.Considerato in diritto
1. Il ricorso del P.G. territoriale deve essere dichiarato inammissibile.-

1

elementi favorevoli nelle relazioni sulla condotta carceraria del condannato che

2. Quanto alla deduzione relativa all’incompetenza territoriale, vale ricordare e
qui ribadire la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo la quale
anche nel procedimento di sorveglianza tale eccezione deve essere sollevata, a
pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti
nell’udienza camerale di trattazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 47528 in data
02.12.2008, Rv. 242074, Pulci; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 36144 in data 30.06.2004,
Garofalo, Rv. 229582). Poiché risulta in atti che davanti al Tribunale di Sorveglianza
di Taranto nessuna eccezione venne sollevata alla prima udienza, il Procuratore

l’inammissibilità della deduzione proposta con il ricorso per cassazione.
3. Anche nel merito il ricorso, esplicato su aspetti valutativi in fatto, non ha
spazio di ammissibilità. Il Tribunale ha compiutamente esaminato il materiale a
disposizione, in particolare le relazioni trattamentali, nonché valutato l’esito positivo
dei numerosi esperimenti precedenti (permessi premio), traendone conclusione
positiva, logica e coerente, che il detenuto era maturo per la concessa misura
alternativa, non emergendo elementi ostativi. Anche la nota della DDA, su cui la
ricorrente Accusa fonda la sua doglianza, è stata esaminata dal Tribunale, ma
giudicata subvalente rispetto agli aspetti di buona condotta carceraria : si tratta di
considerazione in merito, non implausibile, che non può essere censurata in questa
sede di legittimità.4. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 24 Settembre 2014 Il Consigliere estensore

Il Presidente

Generale -che oggi si duole della decisione sul punto- è decaduto. Ciò comporta

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