Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4209 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4209 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 19/11/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASI FRANCESCO N. IL 29/03/1951
avverso l’ordinanza n. 477/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cl_sc,

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RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 6 maggio 2014, il Tribunale, sezione del riesame,
di Napoli ha confermato l’ordinanza del 14 marzo 2014, con la quale il Gip
presso il Tribunale della stessa città ha rigettato l’istanza presentata
nell’interesse di Masi Francesco (e di Masi Domenico) volta ad ottenere la
restituzione dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in Venafro intestato a
Masi Francesco.

sottoposto a sequestro preventivo con provvedimento adottato dallo stesso Gip
in data 12 ottobre 2013, con il quale venivano applicate nei confronti di Di
Carluccio Ciro – in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod. pen. e 12-quinquies L.
n. 356/1992, aggravati ai sensi dell’art. 7 L. n. 203/1991 – la misura della
custodia in carcere e la misura cautelare patrimoniale (ex artt. 12-e L. n.
356/1992 e 321 cod. proc. pen.); il provvedimento veniva confermato dal
Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 10 febbraio 2014, che si
limitava ad escludere la circostanza aggravante dell’art. 7 L. n. 203/1991.
Il Tribunale ha, quindi, rilevato come le doglianze del ricorrente si incentrino
unicamente sulla sussistenza del fumus boni iuris, che risulta invece comprovato
dalle risultanze delle conversazioni, già prese in esame dal Gip e dal Tribunale
del riesame, da cui emerge che l’impianto di distribuzione di carburante, al di là
della titolarità formale in capo a Masi Francesco, era gestito di fatto da Di
Carluccio Ciro.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso ex art. 325 . trig cod. proc. pen.
l’Avv. Giuseppe Stellato, difensore di fiducia di Masi Francesco, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt.
12 sexies L. n. 356/1992 e 321 cod. proc. pen., per avere il Gip, prima, ed il
Tribunale del riesame, poi, ritenuto che la ditta individuale di Masi Francesco con
sede in Venafro sia oggetto di interposizione fittizia da parte di Di Carluccio Ciro,
sebbene tale conclusione sia smentita, da un lato, dal contenuto della
conversazione del 25 ottobre 2007 n. 1284, nella quale si fa riferimento ad una
“pompa” “in Abruzzo”, e non in Molise ove appunto si trova Venafro; dall’altro
lato, dal fatto che dagli atti processuali non emerge nessun altro riferimento a
Masi Francesco. Evidenzia inoltre il ricorrente che, dalla documentazione allegata
all’istanza, si evince che il distributore di benzina fu acquistato dal Masi
direttamente dai precedenti titolari, con la stipula di un contratto di fornitura con
cessione da parte dell’Eni; che, nell’ordinanza genetica, manca del tutto la
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In via preliminare, il Tribunale ha evidenziato come tale bene sia stato

motivazione in ordine al requisito della sproporzione; che la circostanza che Masi
non abbia nessun reddito potrebbe assumere rilievo solo qualora sussistessero
elementi per ipotizzare la fittizietà della intestazione, nella specie mancanti; che
nessun elemento a carico può essere tratto dalla circostanza che tra i Masi ed il
Di Carluccio intercorrano rapporti di parentela. In ultimo, il ricorrente ha posto in
luce che il complesso di tali elementi era già stato sottoposto al Tribunale in sede
di riesame avverso il provvedimento genetico, ricorso dichiarato inammissibile
per difetto di legittimazione a proporre impugnazione per mancanza della

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
L’avv. Sgambato Claudio, in sostituzione dell’Avv. Stellato per Masi
Francesco, ha insistito per raccoglimento del ricorso evidenziando che questa
Corte di cassazione, con sentenza del 25 settembre 2014, ha annullato
l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli aveva dichiarato
inammissibile il ricorso per riesame avverso l’ordinanza costitutiva del vincolo
cautelare reale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. In via preliminare, deve essere chiarito che, nel caso di specie, non opera
alcuna preclusione processuale derivante dall’avere il ricorrente sollevato le
medesime censure proposte nell’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. già in
sede di ricorso per riesame ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il provvedimento
costitutivo del vincolo cautelare. Ed invero, tale ricorso veniva dichiarato
inammissibile dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 febbraio 2014, sul
presupposto che la richiesta, provenendo da un terzo interessato, avrebbe
dovuto essere presentata da un difensore munito della procura speciale prevista
dall’art. 100, comma 1, cod. proc. pen., dunque senza procedere al vaglio dei
presupposti di merito del provvedimento cautelare reale. Questa Corte, con
sentenza del 25 settembre 2014, ha annullato con rinvio la predetta ordinanza
rilevando che, all’epoca della presentazione del ricorso ex art. 322 del codice di
rito, Masi Francesco aveva già assunto la qualità di indagato, di tal che per la
nomina del difensore non era necessario il conferimento del mandato con
procura speciale.
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procura speciale.

Ne discende che, al momento in cui veniva pronunciata l’ordinanza oggetto
di ricorso, non era intervenuto alcun pronunciamento sulla sussistenza dei
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tale da comportare uno
sbarramento ad una (nuova) delibazione dei presupposti del vincolo reale. Il
Tribunale, sollecitato dal ricorrente a rivalutare la sussistenza del fumus boni
íuris del reato posto a base del titolo cautelare reale – id est quello di cui all’art.
12-quinquíes L. n. 356/1992 – ed, in particolare, a dare risposta alle specifiche
questioni sollevate in ordine ai presupposti della interposizione fittizia, avrebbe

requisito, senza poter invocare l’intervenuto giudicato cautelare sul punto.
Il giudice a quo si è invece sottratto dal dare esaustiva risposta agli
interrogativi sottoposti dal ricorrente laddove, a fronte delle puntuali censure in
merito all’esercizio commerciale oggetto di interposizione, si è limitato – con una
motivazione meramente assertiva e dunque apparente – ad affermare che il
riferimento, emergente dalla conversazione del 25 ottobre 2007 n. 1284, ad una
“pompa” “in Abruzzo” e non in Molise (ove appunto si trova Venafro) costituisce
“un mero errore, volendo gli interlocutori fare riferimento al Molise e quindi alla
pompa di benzina dei Masi in Venadro”, senza spiegare le fondamenta obbiettive
di tale conclusione. Ancora, il Tribunale ha osservato come la gestione di fatto
dell’impianto da parte del Di Carluccio, al di là della titolarità formale in capo a
Masi Francesco, risulti confermata da “numerose altre” conversazioni, anche in
questo caso contravvenendo all’obbligo di esplicitare in motivazione gli elementi
oggettivi, e le relative fonti, da cui abbia estrapolato il convincimento circa la
riferibilità a Di Carluccio Ciro dell’impianto di distribuzione di carburante.
In conclusione, ritiene il Collegio che il giudice a quo non abbia fornito
adeguata e logica spiegazione in merito alle ragioni per le quali il bene
sottoposto a vincolo reale, pur formalmente intestato a Masi Francesco, sia, in
effetti, oggetto di interposizione fittizia da parte del Di Carluccio.

3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al

Tribunale del riesame di Napoli che dovrà procedere ad un nuovo esame sul
punto.

pertanto dovuto operare una verifica approfondita circa la sussistenza di tale

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2014

Il consigliere estensore

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