Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4208 del 09/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4208 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da: APUZZO Gennaro, nato il giorno 9
luglio 1992; DI MAIO Antonietta, nata il giorno 26 ottobre 1973;
PERROTTI Anna,

nata il giorno 28 agosto 1960;

ZACCARINO

Francesco nato il giorno 7 agosto 1976, avverso la sentenza 16
luglio 2013 della Corte di appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Vincenzo Geraci che ha concluso per l’annullamento con
rinvio della gravata sentenza,nonché il difensore del ricorrente Perrotti,
avv. Lucio Caccavala che ha chiesto raccoglimento dell’impugnazione.

Data Udienza: 09/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 settembre 2012, il G.U.P. del Tribunale di

Antonietta; PERROTTI Anna; ZACCARINO Francesco, colpevoli del
delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, cpv c.p., 73 Co. 1 e 6 dpr 309/90,
come modificato dalla legge 49/06 perché, in concorso tra loro e con
Scoppetta Alfonso, attualmente in stato di irreperibilità, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in via Sambuco di Torre
Annunziata, Zaccarino con funzioni di palo, Scoppetta con il ruolo di
vedetta a bordo di un motorino, vendevano sostanza stupefacente del
tipo marijuana a chi ne faceva richiesta ed in particolare a Patria
Salvatore, Nappa Giancarlo e Mollica Luigi per un totale complessivo di
gr. 13,435 di marijuana, con l’aggravante di aver commesso il fatto in
più di tre persone, e applicata ad Apuzzo Gennaro; Perrotti Anna e
Zaccarino Francesco la contestata recidiva, ritenuta la continuazione,
tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, condannava Apuzzo
Gennaro alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed euro
28.0000,00 di multa: Zaccarino Francesco alla pena dì anni sei e mesi
dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; Perrottì Anna alla pena
di anni sei e mesi dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa e Di
Maio Antonietta alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed
euro 18.000,00 di multa. Condannava altresì gli imputati al pagamento
delle spese processuali e di custodia cautelare; ordinava la confisca e
distruzione dello stupefacente in sequestro; la confisca della somma di
denaro di euro 185,00.
2. La Corte di Appello di Napoli, con la gravata sentenza, in
parziale riforma della sentenza del G.U.P., riconosciute ad Apuzzo
Gennaro le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha
rideterminato la pena nei suoi confronti in anni quattro di reclusione ed

Torre Annunziata, dichiarava gli imputati APUZZO Gennaro; DI MAIO

euro 17.400,00 di multa (pb. anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di
multa ridotta per la scelta del rito ad anni 4 di reclusione ed euro i
17.400,00 di multa).Htgonfermat nel resto e condannat gli imputati

pagamento delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. APUZZO Gennaro: la difesa dell’Apuzzo propone due motivi di
impugnazione; con il primo r rileva vizio di motivazione per il mancato
riconoscimento dell’ipotesi attenuata dell’art. 73 (fatti del 22 agosto
2012) d.p.r. 309/90 e, con il secondo, censura, per omissione od
apparenza, la motivazione addotta per valorizzare la recidiva in
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relazione all’art. 99 comma 4tod. pen… Er lì124 Se-tic-IA:4 . ~141,14, 5
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2. DI MAIO Antonie a: deduce, con un unico motivo di

3Luti)ci’<-1.41- impugnazione, vizio di motivazione in punto di pena, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. PERROTTI Anna: con un primo motivo di impugnazione) viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta responsabilità, che sarebbe stata affermata attraverso l'apodittica ed illogica valutazione complessiva di elementi indiziari di natura non univoca e, soprattutto, privi di capacità individualizzante, essendosi nella specie trattato sostanzialmente di un lancio" di un involucro con stupefacente dall'androne dell'abitazione della ricorrente e dall'ospitalità garantita al correo nN760 inseguito dai Carabinieri. 3.1. Con un secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 73 ì comma d.p.r. 309/90 3.2. Con un terzo motivo si prospetta carenza di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. ZACCARINO Francesco, PERROTTI Anna e DI MAIO Antonietta al - 4. ZACCARINO Francesco, deduce t con un primo motivo di irnpugnazione t inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata applicazione compendio probatorio in punto di concorso materiale e/o morale nell'illecito e corrispondente profilo psicologico. In ogni caso vi erano tutti gli elementi per ritenere la sussistenza del comma V dell'art. 73 d.p.r. 309/90. 4.1. Con un secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche e per la valorizzazione della recidiva, agli effetti della determinazione della pena. 5. Ritiene la Corte che le critiche formulate dai ricorrenti in punto di responsabilità non abbiano pregio, a fronte della motivazione dei giudici di merito, connotata da un complesso ben argomentato di elementi probatori, analiticamente e complessivamente valutati, nel rispetto delle emergenze processuali ed alla cui valutazione le singole impugnazioni prospettano inammissibili critiche, accompagnate da ricostruzioni alternative dei fatti, non apprezzabili in sede di legittimità. 5.1. Altrettanto dicasi per l'inquadramento dei fatti nella previsione dell'art. 73 1 comma 5 t d.p.r. 309/90 e per la negazione delle circostanze attenuanti generiche, argomentata in modo adeguato nella doppia conforme decisione di merito. 5.2. Meritano invece accoglimento le censure sul tema della determinazione della pena, avuto riguardo al mutato e più favorevole quadro sanzionatorio per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale 5.3. La gravata sentenza va quindi annullata in punto di pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale, nella piena libertà di valutazione degli elementi di fatto e delle de disposti!) dell'art. 129 cod. proc. pen., attesa l'inconsistenza del emergenze processuali, provvederà ad una diversa "determinazione" e "giustificazione" della sanzione da irrogare, avuto appunto riguardo alla più favorevole e diversa oscillazione dei limiti edittali, oggi applicabile. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricors4), Così deciso in Roma il giorno 9 dicembre 2014 I consigliere es nsore P.Q.M.

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