Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4207 del 09/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4207 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALDERIO AMALIA N. IL 31/07/1969
avverso la sentenza n. 19566/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G–‘ ,EVZ-A (“)
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv 7
Udit i difensor Avv. ‹-)

Data Udienza: 09/12/2014

Ritenuto in fatto e diritto.
1. Alderio Amalia , tramite il difensore fiduciario , propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli , nel confermare il
giudizio di responsabilità reso nei confronti della ricorrente , imputata del reato di cui
all’art. 73 LS per la detenzione a fini di spaccio di marijuana, riduceva il trattamento
sanzionatorio inflitto in primo grado dal Gup del Tribunale di Napoli, condannando la
Alderio ad anni due , mesi nove e giorni 10 di reclusione e 14000 euro di multa .
2. Si lamenta la mancata applicazione della ipotesi attenuata di cui al comma V

ragione del valore ponderale della sostanza detenuta. Si invoca, poi, con il secondo
motivo, la rideterminazione della pena per la declaratoria di incostituzionalità , resa
con sentenza nr 32/14 dalla Corte Costituzionale, della normativa vigente all’epoca
dei fatti, dovendosi applicare alla specie i limiti edittali previgenti, di maggior favore
perkricorrente.
3. Il primo motivo è palesemente infondato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa nel ricorso, è ancora del tutto attuale e
condiviso, nell’esperienza di questa Corte i il principio dettato dalle SS UU con la
sentenza nr 17/2000 in forza alla quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie del
fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può
essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta,
desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati
espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la
conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. ( da ultimo
vedi Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014 – dep. 23/06/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv.
259664). Il riferimento alla entità ponderale della sostanza rinvenuta nella
disponibilità della ricorrente ben legittimava, dunque, l’esclusione della applicabilità
della norma invocata dalla difesa , non occorrendo al fine ulteriori supporti
argomentativi.
4. IL secondo motivo coglie nel segno.
Giova evidenziare, infatti, che con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2006, n. 49; norma quest’ultima con la quale era stato a sua
volta novellato il previgente disposto di cui all’art 73 Dpr 309/90.
Per effetto di siffatta declaratoria, così come evidenziato nel corpo della motivazione
dalla Corte stessa “riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo
anteriore alle modifiche con queste apportate”, con conseguente sostanziale
retroattività degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità.

dell’art. 73 LS , fondata , nel ritenere della Corte distrettuale, esclusivamente in

Risulta dunque ripristinato il previgente, alla norma dichiarata incostituzionale , dato
normativo con conseguente distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e
leggere.
In particolare , in esito all’intervento demolitorio adottato dalla Corte, per quel che
qui immediatamente interessa , si è reintrodotto un regime sanzionatorio dotato di
maggiore favore per le cosiddette “droghe leggere” tra le quali va annoverata quella
che è stata oggetto della detenzione ascritta alla ricorrenti essendo prevista la pena
della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro ( la norma

vedeva in sei anni la pena base di riferimento) .
Nel caso gli effetti della decisione della Corte Costituzionale , per come chiarito da
questa Corte , si applicano ai giudizi pendenti in sede di legittimità anche
prescindendo dalla stessa presenza di un motivo in tal senso articolato ( cfr da ultimo
Sezione sesta 12727/14) laddove la pena si riveli illegale applicando i previgenti dati
di riferimento edittale. In particolare occorre considerare che nel caso la pena inflitta
è stata determinata muovendo da una pena edittale di riferimento di poco superiore
al minimo edittale previsto dalla disciplina dichiarata incostituzionale; pena, questa,
che oggi , in ragione della disciplina reintrodotta, finisce per esondare il massimo
della sanzione prevista per le droghe quali quelle in interesse, sicchè appare evidente
l’illegalità della decisione adottata alla luce del dato normativo oggi in vigore.
Si rende dunque necessario rimettere il nuovo giudizio alla Corte di merito affinchè la
stessa , muovendo dai più miti limiti edittali previsti oggi per la tipologia di
stupefacente oggetto di imputazione , provveda nuovamente alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia / per
nuovo giudizio sul punto/ ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel

resto a. )1, ea01-40
Così deciso il 9 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Pr side

dichiarata incostituzionale , nella indistinta valutazione tra droghe leggere e pesanti ,

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