Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42068 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42068 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZIVKO DRAZEN N. IL 12/08/1964
avverso l’ordinanza n. 409/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O -1”-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2014

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data7.10.2013 la Corte d’appello di Milano respingeva l’istanza con la quale il
difensore di ZIVKO DRAZEN aveva contestato il regolare passaggio in giudicato della sentenza
del Tribunale di Milano in data 15.12.2001, confermata dalla Corte d’appello di Milano in data
6.3.2003, accertando che la suddetta sentenza era regolarmente passata in giudicato in data
24.6.2003. Respingeva altresì l’istanza con la quale ex art.175 c.p.p. era stata chiesta la
rimessione in termini per poter impugnare la sentenza di condanna.
La Corte d’appello premetteva che il ricorrente, dichiarato latitante nel suddetto processo, era

cui agli artt. 73 e 80/2 DPR 309/90, commesso il 12.6.1997.
Nel corso del processo era stato difeso da un difensore d’ufficio, il quale aveva ricevuto ex art.
165 c.p.p. le notifiche dirette all’imputato ed aveva anche proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale.
Nel corso del processo l’imputato era stato indicato con il nominativo di DrazenZiuko e, solo
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con ordinanza in data 9.10.2006 della Corte
d’appello di Milano il nome era stato corretto da Ziuko in Zivko.
Il ricorrente, di origine croata, era stato arrestato in Serbia il 30.3.2010 e, a seguito di
procedimento di estradizione, era stato consegnato all’Italia in data 17.8.2010, data nella
quale gli era stato notificato l’ordine di esecuzione emesso in data 1.4.2010.
Per quanto riguarda la contestazione della regolarità del decreto di latitanza, a mezzo del quale
nel corso del processo erano state effettuate le notifiche all’imputato, comprese quelle
dell’estratto contumaciale della sentenza di primo e di secondo grado, la Corte territoriale
rilevava che l’istante non aveva fornito elementi dai quali si sarebbe dovuta desumere
l’incompletezza delle ricerche, e comunque il ricorrente, secondo la Corte d’appello, non aveva
alcun interesse a rilevare l’asserita incompletezza delle ricerche, avendo beneficiato della
mancata esecuzione del provvedimento custodiale.
Peraltro risultava regolarmente effettuata la notifica dell’estratto contumaciale sia della
sentenza di primo che di secondo grado.
Secondo la Corte d’appello, lo Zivko non aveva diritto alla traduzione dell’ordine di
carcerazione e della sentenza di condanna, poiché non risultava che non avesse conoscenza
della lingua italiana, e comunque dei suddetti atti il predetto era venuto a conoscenza nel corso
del procedimento di estradizione in Serbia.
Per quanto riguarda la richiesta di rimessione in termini, la stessa è stata respinta poiché era
stata presentata solo il 7.5.2013, ben oltre il termine di trenta giorni prescritto a pena di
decadenza dall’art. 175 c.p.p..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento, con un primo motivo, in quanto la Corte d’appello non aveva rilevato la nullità
della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo e secondo grado, nullità che
1

stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione e lire 80.000.000 di multa per il delitto di

doveva essere dichiarata per il fatto che nella relata di notifica non si indicava a chi fossero
stati consegnati i predetti atti.
La Corte d’appello, per accertare la regolarità della notifica degli estratti contumaciali delle
sentenze di primo e secondo grado, si era basata sulle annotazioni della cancelleria in calce
alle sentenze, mentre avrebbe dovuto verificare la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario.
Le notifiche in questione erano irregolari anche perché non era valido il decreto di latitanza,
non essendo state estese le ricerche all’estero dell’imputato, prima di emettere nei suoi
confronti il decreto di latitanza.

lingua a lui nota dell’ordine di esecuzione in data 1.4.2010.
Secondo il ricorrente, spettava al giudice dell’esecuzione indicare elementi dai quali desumere
che il predetto era a conoscenza della lingua italiana. Né potrebbe desumersi la conoscenza del
contenuto dell’ordine di esecuzione dal procedimento di estradizione celebrato in Serbia, poiché
il ricorrente è di nazionalità croata e non conosce la lingua serba, il cui alfabeto ufficiale è in
caratteri cirillici.
Con un secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione dell’ordinanza nella parte in cui
aveva respinto l’istanza di restituzione in termini.
Era pacifico che Zivko Drazen non avesse avuto alcuna conoscenza del processo o delle
sentenze emesse nei suoi confronti.
Il termine di trenta giorni per chiedere la restituzione in termini non era mai decorso, poiché
anche attualmente il ricorrente, secondo la difesa, non comprende la lingua italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto l’invalidità della notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza.
Secondo il ricorrente, nella relata di notifica dell’estratto contumaciale delle sentenze di primo
e di secondo grado non era stato indicato a chi fosse stato notificato il predetto atto.
Poiché l’imputato era stato dichiarato latitante, per il disposto dell’art.165 cod. proc. pen.

Il ricorrente ha eccepito, inoltre, la mancata traduzione nella lingua di Zivko Drazen o in una

l’estratto contumaciale della sentenza doveva essere eseguito mediante consegna di copia
dell’atto al difensore.
Dalla relata di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza si evince che la copia dell’atto
è stata notificata al difensore di Zivko Drazen, in quanto si fa espresso riferimento al
destinatario dell’atto indicato nella richiesta di notifica da parte della Cancelleria dell’Ufficio
giudiziario, nella quale era indicato il nominativo del difensore d’ufficio dell’imputato.
Il ricorrente ha anche contestato la regolarità della dichiarazione di latitanza, in quanto le
ricerche dell’imputato non erano state estese all’estero.
Anche questo motivo non è fondato, poiché il ricorrente non ha indicato il luogo, situato in un
Paese estero, in cui l’imputato avrebbe potuto utilmente essere cercato.
2

//’

Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio aderisce, ai fini della
dichiarazione di latitanza, la completezza delle ricerche deve essere valutata non con
riferimento a parametri prefissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in
particolare, alla connotazione dell’attività criminosa ed alla condizione personale del soggetto,
con la conseguenza che non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all’estero nei
luoghi indicati dall’art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Sez.6 sentenza n.47528 del
13.11.2013, Rv.257279).
Con altro motivo è stata eccepita la mancata traduzione nella lingua di Zivko Drazen o in una

Sotto un primo aspetto, si deve osservare che, essendo stato lo Zivko arrestato in Serbia ed
estradato dal predetto Paese a seguito di un procedimento di estradizione basato sull’ordine di
esecuzione della menzionata sentenza di condanna, il predetto è venuto a conoscenza nel
corso del predetto procedimento del contenuto dell’ordine di esecuzione di cui trattasi, ma
comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, costituisce onere
dell’estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell’ordinanza applicativa
della misura della custodia cautelare in carcere, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di
impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di
cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza
d’interesse (V. Sez. 6 sentenza n.5647 del 23.1.2013, Rv. 254411).
Il ricorrente non ha provato di non essere potuto venire a conoscenza, nel procedimento di
estradizione celebrato in Serbia, del contenuto dell’ordine di carcerazione, nonostante avesse
richiesto la traduzione dell’atto nella sua lingua madre o in altra lingua da lui conosciuta, e
pertanto si deve presumere che il suddetto procedimento si sia svolto regolarmente, portando
a conoscenza dell’estradando il contenuto degli atti su cui era fondata la richiesta di
estradizione avanzata dall’Italia.
Sotto altro aspetto si deve osservare che, a norma dell’art.94, comma primo bis, D.L.
271/1989, il direttore o l’operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con
l’ausilio di un interprete, che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento
che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti.
Quindi, essendo stato il ricorrente ristretto in Italia (a seguito della consegna da parte della
Serbia) dalla data del 17.8.2010, data nella quale gli è stato notificato l’ordine di esecuzione
emesso in data 1.4.2010, si deve ritenere che dalla suddetta data fosse venuto a conoscenza
dell’ordine di carcerazione.
Risulta che la richiesta di restituzione in termini ex art.175 cod. proc. pen. è stata presentata
in data 7.5.2013, fuori termine quindi rispetto alla data di notifica dell’ordine di esecuzione (il
cui contenuto era conosciuto dal ricorrente per le ragioni sopra indicate), e quindi
correttamente anche la predetta istanza è stata respinta dalla Corte d’appello di Milano (V.
Sez. 1 sentenza n.40323 del 10.11.2006, Rv.235982).

3

lingua allo stesso nota dell’ordine di esecuzione in data 1.4.2010.

Al rigetto di tutti i motivi di ricorso, consegue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ri corrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 10 aprile 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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